Il Decre­to Leg­ge 9 ago­sto 2022, n.185, Misu­re urgen­ti in mate­ria di ener­gia, emer­gen­za idri­ca, poli­ti­che socia­li e indu­stria­li, c.d. DECRETO AIUTI BIS, pub­bli­ca­to nel­la Gaz­zet­ta Uffi­cia­le, Serie Gene­ra­le, del 9 ago­sto 2022, n.185, in vigo­re dal 10 ago­sto, pre­ve­de all’art.7 la PROROGA al TERZO TRIMESTRE 2022 del­le age­vo­la­zio­ni intro­dot­te dal­le dispo­si­zio­ni di cui all’articolo 18 del Decre­to Leg­ge 21 mar­zo 2022, n. 21, al fine di miti­ga­re gli effet­ti eco­no­mi­ci deri­van­ti dal per­du­ra­re dell’aumento ecce­zio­na­le del prez­zo del gaso­lio e del­la ben­zi­na uti­liz­za­ti come car­bu­ran­te per l’esercizio dell’attività agri­co­la e del­la pesca.

Il bene­fi­cio con­si­ste nel rico­no­sci­men­to di un CREDITO D’IMPOSTA, per l’AC­QUI­STO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA, pari al 20% del­la SPESA SOSTENUTA NEL TERZO TRIMESTRE SOLARE DELL’ANNO 2022, com­pro­va­to median­te le rela­ti­ve fat­tu­re d’ac­qui­sto, al net­to del­l’im­po­sta sul valo­re aggiunto.

Si segna­la che il mede­si­mo bene­fi­cio, per il secon­do tri­me­stre 2022, era sta­to pre­vi­sto solo per le impre­se del­la pesca.

Il cre­di­to d’im­po­sta, come sopra deter­mi­na­to, è UTILIZZABILE in COMPENSAZIONE ai sen­si del­l’ar­ti­co­lo 17 del decre­to legi­sla­ti­vo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 DICEMBRE 2022, in alter­na­ti­va può esse­re cedu­to, per inte­ro, ad altri sog­get­ti com­pre­si gli Isti­tu­ti di cre­di­to e altri inter­me­dia­ri finan­zia­ri e in tal caso sarà neces­sa­rio far appor­re, da un sog­get­to abi­li­ta­to, il visto di con­for­mi­tà sul­la docu­men­ta­zio­ne com­pro­van­te il dirit­to al credito.

Il cre­di­to d’imposta non con­cor­re alla for­ma­zio­ne del red­di­to d’im­pre­sa e alla deter­mi­na­zio­ne del­la base impo­ni­bi­le del­l’im­po­sta regio­na­le sul­le atti­vi­tà pro­dut­ti­ve. Esso è cumu­la­bi­le con altre age­vo­la­zio­ni che abbia­no ad ogget­to i mede­si­mi costi, a con­di­zio­ne che tale cumu­lo, non por­ti al supe­ra­men­to del costo sostenuto.

Per l’utilizzo in com­pen­sa­zio­ne, le impre­se inte­res­sa­te dovran­no iden­ti­fi­ca­re l’agevolazione nel model­lo di paga­men­to F24, da pre­sen­ta­re attra­ver­so i ser­vi­zi tele­ma­ti­ci dell’Agenzia del­le Entrate.

Per il cre­di­to d’imposta rela­ti­vo al pri­mo tri­me­stre 2022, l’Agenzia del­le Entra­te, con la Riso­lu­zio­ne n.23/E del 30 mag­gio 2022, ha isti­tui­to il codi­ce tri­bu­to 6965, da ripor­ta­re nel­la sezio­ne “Era­rio” del model­lo F24, in cor­ri­spon­den­za del­la colon­na “Impor­ti a cre­di­to com­pen­sa­ti”, ovve­ro, nei casi in cui il con­tri­buen­te deb­ba pro­ce­de­re al river­sa­men­to dell’agevolazione, nel­la colon­na “Impor­ti a debi­to ver­sa­ti”, men­tre nel cam­po “Anno di rife­ri­men­to” va indi­ca­to l’anno di soste­ni­men­to del­la spe­sa, nel for­ma­to “AAAA”.

Per l’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA rela­ti­vo al TERZO TRIMESTRE 2022 occor­re­rà atten­de­re un ana­lo­go PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE con il qua­le sarà defi­ni­to il NUOVO CODICE TRIBUTO da uti­liz­za­re per la com­pen­sa­zio­ne del cre­di­to d’imposta rela­ti­vo agli acqui­sti di car­bu­ran­te effet­tua­ti dal 1° LUGLIO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022

Il nostro Uffi­cio Fisca­le rima­ne a dispo­si­zio­ne per even­tua­li appro­fon­di­men­ti e per la pre­sen­ta­zio­ne del­le domande.