Si ricor­da che è ter­mi­na­to il perio­do tran­si­to­rio pre­vi­sto dal  D.p.g.r del­la Regio­ne Tosca­na  n. 51/R del 2015. Quest’ultimo, modi­fi­ca­to dal Rego­la­men­to 61/R del 2016, ha isti­tui­to l’obbligo di instal­la­zio­ne e manu­ten­zio­ne di ido­nei dispo­si­ti­vi per la misu­ra­zio­ne dei pre­lie­vi e del­le resti­tu­zio­ni di acqua pub­bli­ca e gli obbli­ghi di comu­ni­ca­zio­ne del­le misurazioni.

Resta­no esen­ti da que­sti obbli­ghi i pun­ti di pre­lie­vo effet­tua­ti da un uni­co uten­te, anche attra­ver­so più ope­re di cap­ta­zio­ne, che non supe­ri­no il limi­te di 15.000 ( 15 mila) metri cubi annui com­ples­si­vi all’interno del mede­si­mo cor­po idri­co a meno che non ci si tro­vi in pre­sen­za di “cor­pi idri­ci in situa­zio­ne di criticità”.

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