Modificati i termini di chiusura delle operazioni di riconversione, ristrutturazione dei vigneti e di presentazione della domanda di saldo, nonché di alcune procedure approvate con precedenti decreti Artea. A seguito delle modifiche delle procedure i soggetti e le aziende interessate riceveranno una notifica personale.
Si porta a conoscenza che ARTEA, con il Decreto del 12 giugno 2020, HA DISPOSTO, in relazione alle modifiche derivate dalle disposizioni nazionali in materia di “epidemia COVID-19”, DI MODIFICARE LA DATA ULTIMA DI SCADENZA delle operazioni di “Ristrutturazione e riconversione vigneti” e presentazione della domanda di “Pagamento saldo e svincolo garanzia” e di alcune procedure, per le SEGUENTI CAMPAGNE:
- Campagna 2015–2016 e 2016–2017: Decreto n. 64/2015.
Data ultima di scadenza presentazione domanda di saldo: 31 dicembre 2020 anziché 31 luglio 2020; - Campagna 2017–2018: Decreto n. 73/2017.
Data ultima di scadenza per la chiusura delle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti e la relativa presentazione della domanda di saldo: il periodo dal 1° luglio 2020 al 20 GIUGNO 2021, anziché il periodo dal 1°agosto 2020 al 15 ottobre 2020; - Campagna 2018–2019: Decreto n. 58 /2018 e successivo Decreto n. 8/2020.
Data ultima di scadenza per la chiusura delle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti e la relativa presentazione della domanda di saldo: il periodo dal 1° luglio 2020 al 20 GIUGNO 2021 e dal 1° luglio 2021 al 15 OTTOBRE 2021 anziché il periodo dal 1° agosto 2020 al 15 ottobre 2020 ed il periodo dal 1° agosto 2021 al 15 ottobre 2021; - Campagna 2019–2020: Decreto n. 72 /2019 e successivo Decreto n. 9/2020.
Data ultima di scadenza per la chiusura delle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti e la relativa presentazione della domanda di Saldo: il periodo dal 1/07/2021 al 20/06/2022 e dal 1/07/2022 al 5/10/2022 anziché il periodo dal 1/08/2021 al 15/10/2021 e dal 1/08/2022 al 15/10/2022;
Con il sopracitato Decreto ARTEA ha anche MODIFICATO i propri Decreti in merito alle disposizioni relative al capitolo “10. RECUPERI” per le seguenti campagne:
- Campagna 2017–2018: Decreto ARTEA n. 73/2017 — capitolo “10. Recuperi”
- Campagna 2018–2019: Decreto ARTEA n. 58/2018 — capitolo “10. Recuperi”
- Campagna 2019–2020: Decreto ARTEA n. 72 /2019 — capitolo “10. Recuperi”
Il capitolo “10. RECUPERI” dei decreti 73/2017, 58/2018 e 72/2019 è stato oggetto di modifica per quanto riguarda il RECUPERO TOTALE (differenza tra superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata maggiore del 50%), e le SANZIONI.
Entrambe le VOCI sono state abrogate.
Un’ulteriore modifica ha riguardato le disposizioni relative al capitolo “8. VARIANTE – PROROGA — CAMBIO BENEFICIARIO — RINUNCIA” per le seguenti campagne:
- Campagna 2018–2019: Decreto ARTEA n. 58 del 4/6/2018 — capitolo “8. Variante, proroga cambio beneficiario, rinuncia”
- Campagna 2019–2020: Decreto ARTEA n. 72 del 8/5/2019 — capitolo “8. Variante, proroga cambio beneficiario, rinuncia”
Il Paragrafo “8.1 RICHIESTE DI VARIANTE” è stato sostituito interamente dal seguente:
8.1 Varianti e Modifiche Minori
È prevista la possibilità di presentare domanda di Variante al progetto iniziale approvato, nel caso in cui il Beneficiario richiedente riscontri la necessità di operare variazioni delle opere da eseguire, o anche di variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.
Le Varianti devono sottostare a tre postulati imprescindibili:
- non possono in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto;
- non possono pregiudicare l’efficacia dei controlli ex-ante già effettuati;
- non possono in nessun caso alterare la programmazione finanziaria dell’operazione approvata.
Per Variante si intende:
- Una variazione tra le attività previste nella Misura: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti e reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari.
Può quindi essere richiesta per variare l’attività già autorizzata con un’altra attività, tenendo sempre conto del postulato alla lettera A. (Strategia del progetto) e, comunque, l’attività proposta in variante deve restare coerente con il carattere della domanda di sostegno (Ad esempio: per una domanda di sostegno con l’utilizzo di autorizzazioni all’impianto, la variante non potrà proporre attività che prevedano azioni su vigneti già esistenti. Viceversa, per una domanda di sostegno con assenza di autorizzazioni all’impianto, la variante non potrà prevedere l’inserimento di attività da autorizzazioni).
- La variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine.
- La variazione del titolare (Beneficiario/Richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale (vedi successivo punto 8.3 Comunicazioni di subentro sul vigneto oggetto del contributo).
Le domande di Variante relative ai precedenti punti 1 e 2 devono essere presentate tramite comunicazione ad ARTEA prima della realizzazione dell’intervento e solo dopo l’ammissibilità della domanda di sostegno iniziale. La domanda di variante, debitamente motivata, deve essere trasmessa ad ARTEA per l’istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità. ARTEA comunica al Beneficiario richiedente l’eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno dalla data della domanda di Variante.
Non sono ammesse varianti che implichino il superamento dell’importo totale del sostegno approvato per l’operazione o che modifichino i criteri di priorità indicati.
Per quanto attiene alle eventuali richieste di Variazione del cronoprogramma, si specifica che esse potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie per l’esercizio finanziario di pertinenza.
Per Modifica Minore si intende:
la possibilità di apportare all’operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità. Tali modifiche possono essere attuate senza un’autorizzazione preventiva, a condizione che:
1) non pregiudichino l’ammissibilità di qualsiasi parte dell’operazione;
2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell’operazione.
Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:
- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d’impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell’intervento.
Le Modifiche Minori non sono soggette alla preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate all’Ente istruttore prima della realizzazione dell’intervento ai fini della effettuazione dei controlli a norma dell’art. 42 del Reg. 1150/2016. Dovranno poi essere verificate nel corso dell’istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.
Il paragrafo ‘8.3 comunicazioni di SUBENTRO SUL VIGNETO oggetto del contributo’, è modificato come di seguito:
“Il subentro è consentito in caso di cessione di azienda, affitto dei terreni vitati ed altri casi valutabili dall’Ente istruttore, successione per eredità, conferimento di azienda, fusione, divisione societaria, trasformazione societaria, incorporazione societaria”.
ARTEA ha, infine, disposto la NOTIFICA PERSONALE, delle modifiche indicate ai precedenti punti ai SOGGETTI e AZIENDE AGRICOLE interessati dai relativi procedimenti.