E’ pos­si­bi­le pre­sen­ta­re la doman­da per la richie­sta del con­tri­bu­to da lune­dì 15 giugno.
Per i soci di Con­fa­gri­col­tu­ra Pisto­ia che han­no atti­vo il ser­vi­zio fisca­le pres­so la strut­tu­ra, l’ufficio fisca­le prov­ve­de­rà in auto­no­mia a pre­di­spor­re la modu­li­sti­ca e saran­no con­tat­ta­ti per la fir­ma pri­ma dell’invio.

Il decre­to leg­ge n. 34 del 19 mag­gio 2020 (cosid­det­to decre­to “Rilan­cio”) ha intro­dot­to nume­ro­se
dispo­si­zio­ni desti­na­te a soste­ne­re gli ope­ra­to­ri eco­no­mi­ci dan­neg­gia­ti dal­la cri­si sani­ta­ria dovu­ta
alla dif­fu­sio­ne del “Coro­na­vi­rus”.
Tra que­ste, il con­tri­bu­to a fon­do per­du­to pre­vi­sto dall’articolo 25 del decre­to. Esso con­si­ste in una
som­ma di dena­ro del­la qua­le può usu­frui­re una vasta pla­tea di bene­fi­cia­ri, sen­za alcun obbli­go di
restituzione.
In par­ti­co­la­re, il con­tri­bu­to spet­ta ai tito­la­ri di par­ti­ta Iva, che eser­ci­ta­no atti­vi­tà d’impresa e di
lavo­ro auto­no­mo o che sono tito­la­ri di red­di­to agra­rio, ed è com­mi­su­ra­to alla dimi­nu­zio­ne di
fat­tu­ra­to subi­ta a cau­sa dell’emergenza epidemiologica.

In cosa consiste
Il con­tri­bu­to a fon­do per­du­to è una som­ma di dena­ro cor­ri­spo­sta dall’Agenzia del­le entra­te a
segui­to del­la pre­sen­ta­zio­ne, in via tele­ma­ti­ca, di una appo­si­ta istan­za.
L’importo del con­tri­bu­to è com­mi­su­ra­to alla per­di­ta del fat­tu­ra­to e dei cor­ri­spet­ti­vi subi­ta a cau­sa
dell’emergenza da Coronavirus.
Sul­la base dei dati dichia­ra­ti nell’istanza dal sog­get­to che richie­de il con­tri­bu­to, l’Agenzia del­le
entra­te ero­ga la som­ma di dena­ro median­te boni­fi­co sul con­to cor­ren­te inte­sta­to al richiedente.

A chi spetta
Il con­tri­bu­to a fon­do per­du­to può esse­re richie­sto da nume­ro­si sog­get­ti tito­la­ri di par­ti­ta Iva che
eser­ci­ta­no atti­vi­tà d’impresa o di lavo­ro auto­no­mo o che sono tito­la­ri di red­di­to agrario.
PRIMO REQUISITO
con­se­gui­men­to, nell’anno 2019, di un ammon­ta­re di rica­vi o com­pen­si non supe­rio­re a 5 milio­ni di euro.
Per le per­so­ne fisi­che, socie­tà sem­pli­ci ed enti non com­mer­cia­li tito­la­ri di red­di­to agra­rio e atti­vi­tà
agri­co­le con­nes­se (per esem­pio, agri­tu­ri­smi, alle­va­men­to, ecce­te­ra), in luo­go dell’ammontare dei
rica­vi, occor­re far rife­ri­men­to all’ammontare del volu­me d’affari del model­lo di dichia­ra­zio­ne Iva
2020 (perio­do d’imposta 2019): anche in que­sto caso, per evi­ta­re erro­ri, si fa rife­ri­men­to
all’importo da ripor­ta­re nel cam­po VE50 del­la pre­det­ta dichia­ra­zio­ne Iva.
SECONDO REQUISITO

Per otte­ne­re l’erogazione del con­tri­bu­to a fon­do per­du­to è inol­tre neces­sa­rio che sia pre­sen­te
alme­no uno tra i seguen­ti requisiti:

  • ammon­ta­re del fat­tu­ra­to e dei cor­ri­spet­ti­vi del mese di apri­le 2020 infe­rio­re ai due ter­zi
dell’ammontare del fat­tu­ra­to e dei cor­ri­spet­ti­vi del mese di apri­le 2019
  • ini­zio dell’attività a par­ti­re dal 1° gen­na­io 2019
  • domi­ci­lio fisca­le o sede ope­ra­ti­va situa­ti nel ter­ri­to­rio di Comu­ni col­pi­ti da even­ti cala­mi­to­si
(sisma, allu­vio­ne, crol­lo strut­tu­ra­le), i cui sta­ti di emer­gen­za era­no in atto alla data del 31
gen­na­io 2020 (data del­la dichia­ra­zio­ne del­lo sta­to di emer­gen­za da Coro­na­vi­rus). L’elenco di
tali Comu­ni è ripor­ta­to in appen­di­ce alle istru­zio­ni del model­lo dell’istanza.

Per quan­to riguar­da la deter­mi­na­zio­ne dell’ammontare del fat­tu­ra­to e dei cor­ri­spet­ti­vi dei mesi di
apri­le 2020 e apri­le 2019 occor­re far rife­ri­men­to alla data di effet­tua­zio­ne del­le ope­ra­zio­ni di
ces­sio­ne dei beni e di pre­sta­zio­ne dei ser­vi­zi. Per­tan­to, andran­no con­si­de­ra­te le fat­tu­re con data
rica­den­te nel mese di apri­le e, in caso di fat­tu­re dif­fe­ri­te, occor­re­rà far rife­ri­men­to alla data del
DDT (ces­sio­ni di beni) o del docu­men­to equi­pol­len­te (pre­sta­zio­ni di servizio).
Inol­tre, occor­re rispet­ta­re le seguen­ti indicazioni:

  • devo­no esse­re con­si­de­ra­te tut­te le fat­tu­re atti­ve, al net­to dell’Iva, imme­dia­te e dif­fe­ri­te,
rela­ti­ve ad ope­ra­zio­ni effet­tua­te nel mese di aprile
  • occor­re tene­re con­to del­le note di varia­zio­ne (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aven­ti data di
emis­sio­ne aprile
  • con­cor­ro­no anche le ces­sio­ni dei beni ammortizzabili
  • gli eser­cen­ti atti­vi­tà di com­mer­cio al det­ta­glio e atti­vi­tà assi­mi­la­te devo­no con­si­de­ra­re
l’importo tota­le dei cor­ri­spet­ti­vi – al net­to dell’Iva – del­le ope­ra­zio­ni effet­tua­te nel mese di
apri­le, sia per quan­to riguar­da i cor­ri­spet­ti­vi tra­smes­si tele­ma­ti­ca­men­te sia per quel­li sog­get­ti
ad annotazione
  • nel caso di com­mer­cian­ti al det­ta­glio che appli­ca­no la ven­ti­la­zio­ne dei cor­ri­spet­ti­vi o il regi­me
del mar­gi­ne oppu­re nel caso del­le agen­zie di viag­gio, poi­ché può risul­ta­re dif­fi­col­to­so il cal­co­lo
del­le fat­tu­re e dei cor­ri­spet­ti­vi al net­to dell’Iva, l’importo può esse­re ripor­ta­to al lor­do dell’Iva,
ricor­dan­do­si di appli­ca­re la stes­sa rego­la sia con rife­ri­men­to al 2019 che al 2020
  • gli eser­cen­ti che svol­go­no ope­ra­zio­ni non rile­van­ti ai fini dell’Iva, qua­li ad esem­pio le ces­sio­ni
di tabac­chi e di gior­na­li e rivi­ste, devo­no con­si­de­ra­re anche l’importo degli aggi rela­ti­vi a tali
ope­ra­zio­ni effet­tua­te nel mese di aprile.

A chi non spetta
Il con­tri­bu­to a fon­do per­du­to non spet­ta nei seguen­ti casi:

  • sog­get­ti la cui atti­vi­tà sia ces­sa­ta alla data di richie­sta del contributo
  • sog­get­ti che han­no ini­zia­to l’attività dopo il 30 apri­le 2020, con l’eccezione del­le
par­ti­te Iva aper­te dagli ere­di per la pro­se­cu­zio­ne dell’attività dei deceduti
  • enti pub­bli­ci di cui all’art. 74 del Tuir
  • inter­me­dia­ri finan­zia­ri e socie­tà di par­te­ci­pa­zio­ne di cui all’art. 162-bis del Tuir
  • pro­fes­sio­ni­sti e lavo­ra­to­ri dipen­den­ti iscrit­ti agli enti di dirit­to pri­va­to di pre­vi­den­za
obbli­ga­to­ria (cosid­det­te cas­se previdenziali)
  • sog­get­ti che han­no dirit­to alla per­ce­zio­ne del­le inden­ni­tà pre­vi­ste dagli arti­co­li 27
(bonus pro­fes­sio­ni­sti) e 38 (bonus lavo­ra­to­ri del­lo spet­ta­co­lo) del decre­to leg­ge n.
18 del 17 mar­zo 2020 (cosid­det­to decre­to “Cura Italia”).

La misu­ra del contributo
L’ammontare del con­tri­bu­to è deter­mi­na­to appli­can­do una diver­sa per­cen­tua­le alla dif­fe­ren­za tra
l’importo del fat­tu­ra­to e dei cor­ri­spet­ti­vi del mese di apri­le 2020 e l’analogo impor­to del mese di
apri­le 2019.
Le per­cen­tua­li pre­vi­ste sono le seguenti:

  • 20%, se i rica­vi e i com­pen­si dell’anno 2019 sono infe­rio­ri o pari a 400.000 euro
  • 15%, se i rica­vi e i com­pen­si dell’anno 2019 supe­ra­no i 400.000 euro ma non l’importo di
1.000.000 di euro
  • 10%, se i rica­vi e i com­pen­si dell’anno 2019 supe­ra­no 1.000.000 di euro ma non l’importo di
5.000.000 euro.

Il con­tri­bu­to è comun­que rico­no­sciu­to per un impor­to non infe­rio­re a 1.000 euro per le per­so­ne
fisi­che e a 2.000 euro per i sog­get­ti diver­si dal­le per­so­ne fisiche.

CASI PARTICOLARI
Per i sog­get­ti che han­no ini­zia­to l’attività tra gen­na­io e apri­le 2019 e per i sog­get­ti che han­no il
domi­ci­lio o la sede ope­ra­ti­va nei Comu­ni col­pi­ti da even­ti cala­mi­to­si con sta­to di emer­gen­za in atto
alla data del 31 gen­na­io 2020, il cal­co­lo del con­tri­bu­to è il seguente:

  • se la dif­fe­ren­za tra l’ammontare del fat­tu­ra­to e dei cor­ri­spet­ti­vi di apri­le 2020 e quel­lo di apri­le
2019 è nega­ti­va, a tale impor­to (pre­so in valo­re asso­lu­to) si appli­ca la per­cen­tua­le pre­vi­sta in
rela­zio­ne alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risul­ta­to è infe­rio­re, spet­ta comun­que l’importo
mini­mo del contributo
  • se la dif­fe­ren­za tra l’ammontare del fat­tu­ra­to e dei cor­ri­spet­ti­vi di apri­le 2020 e quel­lo di apri­le
2019 è pari a zero o posi­ti­va, spet­ta l’importo mini­mo del contributo.

Per i sog­get­ti che han­no ini­zia­to l’attività da mag­gio 2019, spet­ta l’importo mini­mo del contributo.

COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L’ISTANZA
Le istan­ze per il con­tri­bu­to a fon­do per­du­to pos­so­no esse­re pre­di­spo­ste e invia­te all’Agenzia del­le
entra­te a par­ti­re dal gior­no 15 giu­gno 2020 e non oltre il gior­no 13 ago­sto 2020.
Il sog­get­to richie­den­te può anche dele­ga­re l’intermediario spe­ci­fi­ca­ta­men­te per la tra­smis­sio­ne
dell’istanza per il con­tri­bu­to a fon­do per­du­to: in que­sto caso, l’intermediario — oltre al suo codi­ce
fisca­le — dovrà dichia­ra­re nel model­lo e sot­to­scri­ve­re di aver rice­vu­to la spe­ci­fi­ca delega.

Per ulte­rio­ri infor­ma­zio­ni o neces­si­tà, rima­ne a dispo­si­zio­ne l’Ufficio Fiscale.