IN ALTERNATIVA AL RIMBORSO, AL CLIENTE CHE HA PRENOTATO E NON FRUITO DEL SOGGIORNO, E’ POSSIBILE RILASCIARE UN RICONOSCIMENTO DEL CREDITO (VOUCHER) UTILIZZABILE ENTRO 12 MESI DALLA DATA DEL RILASCIO

 

Con il D.L. 18/2020 è sta­to este­so ai con­trat­ti di sog­gior­no la pos­si­bi­li­tà di uti­liz­zo del VOUCHER qua­le alter­na­ti­va al rim­bor­so, nei casi di “impos­si­bi­li­tà soprav­ve­nu­ta”.

La dispo­si­zio­ne pre­ve­de una DEROGA alle nor­me gene­ra­li del codi­ce civi­le, e con­sen­te alle strut­tu­re ricet­ti­ve di rila­scia­re al clien­te un vou­cher da UTILIZZARE ENTRO 12 MESI dal­la sua ema­na­zio­ne, anche nel caso in cui il clien­te chie­da il rimborso. 

Il VOUCHER è un rico­no­sci­men­to di un cre­di­to di cui potran­no bene­fi­cia­re i sog­get­ti che han­no pre­no­ta­to sog­gior­ni, diret­ta­men­te o tra­mi­te agen­zia di viag­gio o por­ta­le di pre­no­ta­zio­ni, e che si tro­va­no in una del­le con­di­zio­ni di impos­si­bi­li­tà pre­vi­ste dall’art. 28 del decre­to leg­ge n. 9 del 2020.

La dispo­si­zio­ne è appli­ca­bi­le a tut­te le strut­tu­re ricet­ti­ve ita­lia­ne, a pre­scin­de­re dal­la nazio­na­li­tà del clien­te, o dal­la sede dell’agenzia di viag­gio o del por­ta­le attra­ver­so cui è sta­ta effet­tua­ta la prenotazione.

La dispo­si­zio­ne inol­tre è appli­ca­bi­le alle can­cel­la­zio­ni per “impos­si­bi­li­tà soprav­ve­nu­ta” rife­ri­te a sog­gior­ni da effet­tuar­si duran­te il perio­do di vali­di­tà del­le spe­ci­fi­che misu­re di con­te­ni­men­to di cui ai diver­si prov­ve­di­men­ti regio­na­li e gover­na­ti­vi che si sono suc­ce­du­ti nel tem­po, adot­ta­ti ai sen­si dell’art. 3 del decre­to leg­ge 23 feb­bra­io 2020 n. 6. 

Deve quin­di rite­ner­si appli­ca­bi­le ANCHE alle can­cel­la­zio­ni già effet­tua­te, moti­va­te dall’epidemia e dal­le restri­zio­ni con­te­nu­te nei diver­si prov­ve­di­men­ti, per le qua­li la strut­tu­ra ricet­ti­va non abbia anco­ra prov­ve­du­to al rimborso. 

Si ricor­da che IL CLIENTE deve comu­ni­ca­re alla strut­tu­ra ricet­ti­va il ricor­re­re di una del­le pre­vi­ste situa­zio­ni di impos­si­bi­li­tà soprav­ve­nu­ta non oltre 30 gior­ni dopo la ces­sa­zio­ne dell’impedimento, o l’annullamento, sospen­sio­ne o rin­vio dell’evento.

La STRUTTURA RICETTIVA, entro 15 gior­ni dal­la comu­ni­ca­zio­ne, pro­ce­de al rim­bor­so del cor­ri­spet­ti­vo ver­sa­to per il sog­gior­no ovve­ro all’emissione di un vou­cher di pari impor­to da uti­liz­za­re entro un anno dall’emissione.

La strut­tu­ra ricet­ti­va, nume­ran­do il vou­cher, dovrà evi­den­zia­re sul­lo stes­so la DATA DI SCADENZA, non pri­ma di 12 mesi dal­la data di ema­na­zio­ne, spe­ci­fi­can­do inoltre:

  • se il vou­cher può esse­re uti­liz­za­to solo dal bene­fi­cia­rio a cui è indi­riz­za­to o se è cedibile; 
  • se l’importo è con­si­de­ra­to non divi­si­bi­le e deve per­tan­to esse­re uti­liz­za­to solo per un uni­co perio­do di sog­gior­no, oppu­re se è fra­zio­na­bi­le e quin­di uti­liz­za­bi­le per più sog­gior­ni.

Occor­re pre­sta­re par­ti­co­la­re atten­zio­ne all’e­mis­sio­ne del­la fat­tu­ra — al momen­to del rila­scio del vou­cher, in caso di sosti­tu­zio­ne del­la capar­ra pre­ce­den­te­men­te ver­sa­ta, occor­re emet­te­re la fattura.

Per mag­gio­ri infor­ma­zio­ni, fac-simi­le di vou­cher e let­te­ra di accom­pa­gna­men­to riman­go­no a dispo­si­zio­ne i nostri uffici.