Si trasmette la nota DGSAF 5086 del 2 marzo 2020 con la quale il Ministero della Salute indica i provvedimenti da attuare per la gestione dell’emergenza da Coronavirus nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare.
Innanzitutto, il Ministero precisa che non vi sono al momento evidenze scientifiche della trasmissione del virus SARS-COV‑2 dagli animali all’uomo e attraverso gli alimenti e che, quindi, la sicurezza alimentare viene garantita dalle attuali norme, mentre la richiesta di certificazioni in tal senso sono non previste ed, anzi, inappropriate.
Gli operatori delle aziende zootecniche mettono a disposizione delle ASL e delle forze dell’odine l’elenco del proprio personale e le ASL mettono a disposizione delle forze dell’ordine informazioni relative al censimento delle aziende zootecniche distinte per specie, tipologia produttiva e numero di animali.
In merito ai provvedimenti sanitari per le attività veterinarie e di allevamento all’interno della zona di restrizione (“zona rossa”) è stato previsto:
- Che siano differite le seguenti attività veterinarie per un periodo fino a 30 giorni:
- Controlli per profilassi di stato e piani di sorveglianza, a parte quelli previsti dai Piani sull’Influenza Aviare e Peste Suina Africana;
- Attività di front-office se non strettamente connesse ad attività essenziali.
- Che non possano essere differite le seguenti attività veterinarie:
- I sopralluoghi in allevamento in caso di sospetto di malattie soggette a denuncia obbligatoria;
- Controlli legati a provvedimenti di allerta sugli alimenti e mangimi;
- Controlli per profilassi di stato e piani di sorveglianza dei Piani sull’Influenza Aviare e Peste Suina Africana;
- Ispezioni veterinarie per la macellazione inclusa quella per macellazione d’urgenza.
- Che non possano essere differite le seguenti attività produttive e zootecniche:
- Raccolta del latte e raccolta delle uova;
- Fornitura di alimenti per animali;
- Fornitura di prodotti di origine animale, materiale germinale, farmaci;
- Raccolta e lavorazione dei sottoprodotti di origine animale;
- Ricevimento e lavorazione delle carcasse derivanti da macellazioni speciali d’urgenza;
- Gestione dello smaltimento dei reflui zootecnici;
- Gestione degli impianti di lavorazione/confezionamento sia di alimenti freschi sia laddove non sussistano condizioni adeguate allo stoccaggio;
- Accudimento e gestione degli animali presenti in impianti zootecnici e di ricovero.
- Che non possano essere differite le movimentazioni di animali da e verso le suddette zone in restrizione nei seguenti casi:
- Lo spostamento di animali da vita e da macello finalizzato ad evitare il sovraffollamento delle strutture;
- Movimentazione di pulcini dagli incubatoi;
- Macellazioni di animali, comprese quelle speciali d’urgenza.
Per le varie attività dovranno essere previste specifiche procedure validate dalla Asl per la movimentazione e la tracciabilità del personale addetto al carico e scarico, degli automezzi e dei percorsi effettuati.
I veterinari del servizio sanitario, i veterinari liberi professionisti ed i trasportatori addetti alle operazioni sopra descritte dovranno essere autorizzati alla movimentazione da e verso i territori in restrizione e tracciare la loro attività.
Cordiali saluti
Allegati : Nota del Ministero della Salute DGSAF 5086 del 2 marzo 2020
EXBUOV_Documento_Principale_0005086-02_03_2020-DGSAF-MDS-P_DWIEZW
Ufficio Tecnico