1) REINTRODUZIONE DELLA LICENZA DI VENDITA PRODOTTI ALCOLICI SOGGETTI AD ACCISA NEGLI
ESERCIZI
L’art. 13 bis del decre­to-leg­ge n. 34 del 30 apri­le 2019, ha ripri­sti­na­to l’originario cam­po di applicazione
dell’art., 29, com­ma 2, del D.Lgs n. 504/95, rein­tro­du­cen­do l’obbligo del­la denun­cia fisca­le per la vendita
dei pro­dot­ti alcolici.
In particolare:
a) sog­get­ti obbli­ga­ti al pos­ses­so del­la licen­za di ven­di­ta pro­dot­ti alco­li­ci sog­get­ti ad accisa
— impre­se agri­co­le che han­no pun­ti ven­di­ta al di fuo­ri dell’azienda (una licen­za per pun­to vendita);
— impre­se agri­co­le che ven­do­no grap­pa e altri pro­dot­ti con­te­nen­ti alcool;
— impre­se agri­co­le che com­mer­cia­liz­za­no vini eti­chet­ta­ti di altri produttori;
— impre­se agri­co­le che com­mer­cia­liz­za­no pro­dot­ti ela­bo­ra­ti con­te­nen­ti alcool (gela­ti­ne, ……);
b) sog­get­ti esonerati:
— azien­de che ven­do­no sia vino con­fe­zio­na­to che sfu­so pres­so il pun­to ven­di­ta all’interno
dell’azienda come ven­di­ta diret­ta dei pro­pri vini; (sia depo­si­ti fisca­li che pic­co­li produttori)
tut­ta­via, le atti­vi­tà di ven­di­ta di pro­dot­ti alco­li­ci che avven­go­no nel cor­so di sagre, fie­re, mostre ed
even­ti simi­la­ri a carat­te­re tem­po­ra­neo e di bre­ve dura­ta, atte­so il limi­ta­to perio­do di svolgimento
di tali mani­fe­sta­zio­ni per­man­go­no non sog­get­te all’obbligo di denun­cia fiscale.
Trat­tan­do­si di rein­tro­du­zio­ne di una dispo­si­zio­ne abro­ga­ta, le impre­se che era­no già pre­ce­den­te­men­te in
pos­ses­so del­la licen­za di ven­di­ta pro­dot­ti alco­li­ci sog­get­ti ad acci­sa, NON DEVONO FARE ALTRO CHE
PROCEDERE CON L’ESPORRE LA LICENZA in argo­men­to, veri­fi­can­do che, dal­la data del rila­scio, alla data
odier­na, non sia­no inter­ve­nu­te varia­zio­ni sostan­zia­li che fac­cia­no scat­ta­re l’obbligo di comunicazione
all’Agenzia del­le Dogane.
Colo­ro che han­no ini­zia­to una fra le atti­vi­tà che pre­ve­da­no l’obbligo del­la richie­sta del rila­scio della
licen­za di ven­di­ta pro­dot­ti alco­li­ci sog­get­ti ad acci­sa, dopo il 29 ago­sto 2017 ed entro il 29 giu­gno 2019,
perio­do a decor­re­re dal qua­le ne era deca­du­to l’obbligo del­la richie­sta di rila­scio, dovran­no prov­ve­de­re ad
inol­tra­re appo­si­ta istan­za in bol­lo (mar­ca da euro 16,00) all’Agenzia del­le Doga­ne com­pe­ten­te per
ter­ri­to­rio, su appo­si­ta modu­li­sti­ca ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2019, alle­gan­do alla domanda
una ulte­rio­re mar­ca da bol­lo del valo­re di euro 16,00 che ver­rà appo­sta sul­la licen­za. Le azien­de che
rien­tra­no in tale casi­sti­ca, è da rite­ne­re che, ovvia­men­te, abbia­no con­clu­so il pro­ce­di­men­to amministrativo
instau­ra­to tra­mi­te lo Spor­tel­lo Uni­co – SUAP- per l’avvio dell’attività di ven­di­ta al minu­to o di
som­mi­ni­stra­zio­ne di alcolici.
Per le impre­se che inve­ce han­no ini­zia­to l’attività di ven­di­ta, nel­le for­me che com­por­ta­no il possesso
del­la licen­za in argo­men­to, dopo il 30 giu­gno 2019, appa­re uti­le ricor­da­re che la comu­ni­ca­zio­ne da
pre­sen­ta­re allo Spor­tel­lo Uni­co, all’avvio del­la ven­di­ta al minu­to o som­mi­ni­stra­zio­ne di alco­li­ci, vale qua­le denun­cia ai sen­si del D.Lgs n. 5404/95 all’Agenzia del­le Doga­ne e dei Mono­po­li, in quan­to lo stes­so SUAP è tenu­to alla tra­smis­sio­ne del­la stes­sa all’Ufficio del­le Doga­ne. Per­tan­to, qua­lo­ra l’interessato si avval­ga del modu­lo pro­ce­di­men­ta­le pres­so l’autorità comu­na­le, non occor­re pre­sen­ta­re la denun­cia all’Agenzia del­le Doga­ne, sem­pre­ché la sud­det­ta comu­ni­ca­zio­ne sia sta­ta tra­smes­sa al mede­si­mo Uffi­cio del­le Doga­ne com­pe­ten­te per ter­ri­to­rio. Diver­sa­men­te, in caren­za di tra­smis­sio­ne da par­te del SUAP del­la doman­da di rila­scio del­la licen­za di ven­di­ta pro­dot­ti alco­li­ci sog­get­ti ad acci­sa, le azien­de dovran­no prov­ve­de­re ad inol­tra­re appo­si­ta istan­za in bol­lo (mar­ca da euro 16,00) all’Agenzia del­le Doga­ne com­pe­ten­te per ter­ri­to­rio ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2019, alle­gan­do alla doman­da una ulte­rio­re mar­ca da bol­lo del valo­re di euro 16,00 che ver­rà appo­sta sul­la licenza.
2) ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I DEPOSITI FISCALI
Si ricor­da che dal 1° al 16 dicem­bre p.v., le sole azien­de costi­tui­te in depo­si­to fisca­le, devo­no ver­sa­re l’importo di euro 103,29 (depo­si­ti fisca­li di vino e bevan­de fer­men­ta­te diver­se dal vino e dal­la bir­ra), a mez­zo F24 (model­lo ACCISE — codi­ce tri­bu­to 2813) a tito­lo di dirit­to di licen­za anno 2020. Sono defi­ni­ti “depo­si­to fisca­le” gli ope­ra­to­ri che nel cor­so del quin­quen­nio pre­ce­den­te han­no pro­dot­to media­men­te oltre 1.000 ettolitri/anno di vino.

Per ulte­rio­ri infor­ma­zio­ni o neces­si­tà, rima­ne a dispo­si­zio­ne l’Ufficio Fiscale.