E’ stato reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici ex D.Lgs. n. 504/95, art. 29 comma 2 (compreso quindi anche gli agriturismi) a far data dal 30/06/2019 scorso.
Per il periodo di non vigenza dell’obbligo di denuncia fiscale la direttiva 131411/RU dell’Agenzia delle Dogane prevede che siano sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che medio tempore, ovvero tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo.
Gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie dovranno consolidare la loro posizione presentando direttamente all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello allegato alla direttiva stessa.
Va sottolineato che i predetti soggetti, anche successivamente alla novità in esame, continuano ad usufruire della soppressione del diritto annuale di licenza e dell’esonero dalla tenuta dell’apposito registro di carico e scarico.
Si consiglia ai soci interessati di contattare l’Ufficio Tecnico o Fiscale al fine di verificare la propria posizione.