E’ sta­to rein­tro­dot­to l’obbli­go di denun­cia fisca­le per gli eser­ci­zi di ven­di­ta di pro­dot­ti alco­li­ci ex D.Lgs. n. 504/95, art. 29 com­ma 2 (com­pre­so quin­di anche gli agri­tu­ri­smi) a far data dal 30/06/2019 scorso.

Per il perio­do di non vigen­za del­l’ob­bli­go di denun­cia fisca­le la diret­ti­va 131411/RU dell’Agenzia del­le Doga­ne pre­ve­de che sia­no sot­to­po­sti all’ob­bli­go di denun­cia anche que­gli ope­ra­to­ri che medio tem­po­re, ovve­ro tra il 29 ago­sto 2017 e il 29 giu­gno 2019, han­no avvia­to l’at­ti­vi­tà sen­za esse­re tenu­ti all’os­ser­van­za del pre­det­to vincolo.

Gli eser­cen­ti rien­tran­ti nel­la descrit­ta fat­ti­spe­cie dovran­no con­so­li­da­re la loro posi­zio­ne pre­sen­tan­do diret­ta­men­te all’Ufficio del­le doga­ne ter­ri­to­rial­men­te com­pe­ten­te, entro il 31 dicem­bre 2019, la denun­cia di atti­va­zio­ne di eser­ci­zio di ven­di­ta per quan­to attie­ne alla disci­pli­na dell’accisa uti­liz­zan­do il model­lo alle­ga­to alla diret­ti­va stessa.

 

 

Va sot­to­li­nea­to che i pre­det­ti sog­get­ti, anche suc­ces­si­va­men­te alla novi­tà in esa­me, con­ti­nua­no ad usu­frui­re del­la sop­pres­sio­ne del dirit­to annua­le di licen­za e dell’esonero dal­la tenu­ta dell’apposito regi­stro di cari­co e scarico.

 

Si con­si­glia ai soci inte­res­sa­ti di con­tat­ta­re l’Ufficio Tec­ni­co o Fisca­le al fine di veri­fi­ca­re la pro­pria posizione.