Il caso oggetto della Risposta n. 394 fornita dall’Agenzia delle Entrate riguarda un bar / pasticceria obbligato all’invio telematico dei corrispettivi dall’1.7.2019 (volume d’affari 2018 superiore a € 400.000), che nell’ambito della propria attività accetta ticket restaurant per i quali, come di consueto:
- emette il documento commerciale al momento dell’utilizzo del ticket da parte del cliente del bar / pasticceria;
- emette fattura elettronica alla ditta fornitrice dei ticket, con cadenza periodica.
L’Agenzia delle Entrate, confermando tacitamente la correttezza di tale “procedura”, in merito all’invio telematico dei dati da RT precisa che:
“dalle specifiche tecniche emerge come, similmente a quanto accade per i corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei tickets restaurant sono compresi nell’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente”.
In altre parole, quindi, l’Agenzia giunge alla conclusione che:
- è da ritenere corretto che i corrispettivi relativi alle operazioni:
– “pagate” dai clienti con ticket restaurant;
– con “corrispettivo non riscosso”;
concorrano alla formazione dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri trasmesso telematicamente dal RT all’Agenzia delle Entrare; - resta fermo che, ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72, l’esigibilità dell’IVA si realizza:
– con il pagamento del controvalore dei ticket da parte della società emittente;
ovvero
– con l’emissione della fattura se antecedente al pagamento.
Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate terrà conto che, in applicazione di quanto sopra esposto, potrà verificarsi un disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.
Da tale “riconoscimento” non risulta comunque chiaro il comportamento che sarà adottato dall’Ufficio. Non è chiaro se riscontrato il “disallineamento” e la presenza di corrispettivi non riscossi (collegati all’uso di ticket restaurant), l’Ufficio invierà una “segnalazione di anomalia” al contribuente, giustificabile da quest’ultimo con la presenza di ticket, ovvero non invierà al contribuente alcuna “segnalazione di anomalia”.
Per maggiori informazioni rimane a disposizione l’Ufficio fiscale.