Si comunica quanto segue:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 comma 1 e art. 136, comma 2, lettera f, della Legge Regionale 65/2014 le serre e manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero
e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, dovranno avere un periodo non superiore a due anni, dopodiché dovrà essere richiesto il rinnovo.
Cordiali saluti,
Ufficio Tecnico