Con il provvedimento dell’AdE n. 259854 del 10 luglio u.s. sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta in oggetto, di cui agli artt. 120 e 125 del D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020, c.d. decreto “Rilancio”, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione di cessione dei crediti stessi, a norma dell’art. 122 del medesimo decreto legge. Contestualmente, è stato approvato il modello per la comunicazione in via telematica delle spese sostenute, con le relative istruzioni, ed è stata emanata la circolare n. 20/E dell’AdE con i primi chiarimenti di carattere interpretativo.
Di seguito, si forniscono le indicazioni conseguenti all’emanazione dei suddetti provvedimenti.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125 D.L. n. 34)
Com’è noto, a norma dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020, è concesso un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite di 200 milioni di euro di finanziamento complessivo della misura.
Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari del credito d’imposta sono: a) gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni; b) gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi).
Pertanto vi rientrano anche gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Spese ammissibili
Circa la natura delle spese che danno diritto al credito d’imposta, deve trattarsi di spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Più in dettaglio, ci si riferisce:
• all’acquisto di mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
• all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
• all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione ;
• all’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Per quanto riguarda le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
Modalità di determinazione del credito e comunicazione delle spese
il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle spese ammissibili, fino ad un limite massimo, per ciascun beneficiario, pari a 60.000 euro. Tuttavia, ai fini del rispetto del limite di spesa complessivo (200 milioni di euro), l’ammontare massimo del credito d’imposta concretamente fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020. In breve, in considerazione del predetto limite complessivo di spesa, l’AdE provvederà a determinare tale percentuale in base al rapporto tra il il limite complessivo di spesa e all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.
Preventivamente andrà inviato in via telematica all’AdE, anche tramite intermediario, l’apposito Modello, approvato con il provvedimento n. 259854 del 10/07/2020, di comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. La comunicazione può essere presentata a partire dal 20 luglio 2020 e non oltre il 7 settembre 2020.
In particolare, vanno comunicate le spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.
E’ anche possibile rinunciare al credito attraverso lo stesso modello barrando la relativa casella. La rinuncia riguarda sempre l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l’invio della comunicazione.
E’, altresì, possibile inviare una comunicazione correttiva/sostitutiva di altra precedentemente trasmessa, entro i termini di cui sopra. In tal caso, l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Utilizzo del credito d‘imposta
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/97 (modello F24) dopo il sostenimento delle spese agevolabili, ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Circa il periodo di sostenimento delle spese (2020), la circolare n. 20/E precisa che ai fini dell’imputazione delle spese occorre fare riferimento:
• per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui all’art. 18, c. 5, del DPR n. 600/73, il si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
• per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza, per cui vanno considerate le spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data di pagamento.
Ovviamente, Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, se dovuta, e il valore degli investimenti realizzati deve essere determinato secondo i criteri previsti per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali, previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente. Pertanto, ad esempio, l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale.
Opzione per la cessione del credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere ceduto, anche parzialmente, a norma dell’art. 122, c. 2, lett. d), del D.L. n. 34/2020, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La comunicazione della cessione deve avvenire esclusivamente, a cura del soggetto cedente, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’AdE. Il cessionario, a sua volta, è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le stesse funzionalità.
Il redito ceduto può essere utilizzato dal cessionario alle stesse condizioni previste per il cedente e, quindi, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione ovvero in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. La quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta. In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L n. 34)
Con l’art. 120 del D.L n. 34/2020 è stato previsto anche un apposito credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’allegato 2 al D.L. n. 34/2020 (v. elenco codici attività allegati), nonché per le associazioni, le fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Il credito d’imposta è pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di quest’ultime di 80 mila euro (pertanto, il credito d’imposta non può eccedere il limite di 48 mila euro), in relazione alle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid 19 e per consentire la riapertura al pubblico di alcune attività.
Soggetti beneficiari e ambito di applicazione
Come detto, la misura agevolativa riguarda principalmente gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, sempreché rientrino nell’elenco di cui al predetto allegato, tra cui sono annoverate le attività di alloggio e ristorazione fornite dalle aziende agrituristiche. Per le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, l’agevolazione spetta anche se non viene svolta una delle attività aperte al pubblico, indicate nel suddetto elenco.
Le spese per cui spetta il credito d’imposta sono di due tipi:
a) gli interventi agevolabili;
b) gli investimenti agevolabili.
Tra i primi rientrano le spese necessarie al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus come gli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Gli investimenti agevolabili sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa (es. smart working) e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.
Modalità di determinazione del credito e comunicazione delle spese
Similmente a quanto prescritto per l’ottenimento del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, per la fruizione del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è necessario comunicare all’AdE, fra il 20 luglio 2020 e il 30 novembre 2021, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e quello che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020, utilizzando lo stesso modello approvato con il provvedimento n. 259854 del 10/07/2020. Le medesime modalità su indicate per la richiesta del credito d’imposta per la sanificazione andranno seguite per l’invio telematico della comunicazione delle spese, per l’eventuale rinuncia o correzione dei dati inviati, nonché ai fini dell’imputazione delle spese sostenute nel 2020 e per il valore (fiscale) degli investimenti realizzati.
Utilizzo del credito d’imposta e opzione per la cessione a terzi
Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 (modello F24), dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione delle spese sostenute, o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva di cessione del credito, comunicando la cessione con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della Comunicazione stessa.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso. La quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario secondo quanto previsto al punto precedente non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 31 dicembre 2021. In alternativa all’utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.
Rilevanza fiscale dei crediti d’imposta
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
In assenza di una similare previsione contenuta nell’art. 120 del D.L. n. 34/2020, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro concorre, invece, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini IRAP secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.
Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19
In base al comma 5 del citato art. 120, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è fruibile nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.
Quanto sopra detto non è, invece, previsto per il credito sulla sanificazione ed acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del D.L n. 34, in assenza di elementi di selettività della misura.
Rimane a disposizione l’Ufficio Fiscale per maggiori informazioni