Con il prov­ve­di­men­to dell’AdE n. 259854 del 10 luglio u.s. sono sta­ti defi­ni­ti i cri­te­ri e le moda­li­tà di uti­liz­zo dei cre­di­ti d’imposta in ogget­to, di cui agli artt. 120 e 125 del D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020, c.d. decre­to “Rilan­cio”, non­ché le moda­li­tà per la comu­ni­ca­zio­ne dell’opzione di ces­sio­ne dei cre­di­ti stes­si, a nor­ma dell’art. 122 del mede­si­mo decre­to leg­ge. Con­te­stual­men­te, è sta­to appro­va­to il model­lo per la comu­ni­ca­zio­ne in via tele­ma­ti­ca del­le spe­se soste­nu­te, con le rela­ti­ve istru­zio­ni, ed è sta­ta ema­na­ta la cir­co­la­re n. 20/E dell’AdE con i pri­mi chia­ri­men­ti di carat­te­re interpretativo.
Di segui­to, si for­ni­sco­no le indi­ca­zio­ni con­se­guen­ti all’emanazione dei sud­det­ti provvedimenti.

Cre­di­to d’imposta per la sani­fi­ca­zio­ne e l’acquisto dei dispo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne (art. 125 D.L. n. 34)
Com’è noto, a nor­ma dell’art. 125 del D.L. n. 34/2020, è con­ces­so un cre­di­to d’imposta in misu­ra pari al 60 per cen­to del­le spe­se soste­nu­te nel 2020 per la sani­fi­ca­zio­ne degli ambien­ti e degli stru­men­ti uti­liz­za­ti, non­ché per l’acquisto di dispo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne indi­vi­dua­le e di altri dispo­si­ti­vi atti a garan­ti­re la salu­te dei lavo­ra­to­ri e degli uten­ti fino ad un mas­si­mo di 60 mila euro per cia­scun bene­fi­cia­rio, nel limi­te di 200 milio­ni di euro di finan­zia­men­to com­ples­si­vo del­la misura.
Sog­get­ti beneficiari
I sog­get­ti bene­fi­cia­ri del cre­di­to d’imposta sono: a) gli eser­cen­ti atti­vi­tà d’impresa, arti e pro­fes­sio­ni; b) gli enti non com­mer­cia­li, com­pre­si gli enti del Ter­zo set­to­re e gli enti reli­gio­si civil­men­te rico­no­sciu­ti, non­ché le strut­tu­re ricet­ti­ve extra-alber­ghie­re a carat­te­re non impren­di­to­ria­le a con­di­zio­ne che sia­no in pos­ses­so del codi­ce iden­ti­fi­ca­ti­vo (ban­ca dati del­le strut­tu­re ricet­ti­ve, non­ché degli immo­bi­li desti­na­ti alle loca­zio­ni brevi).
Per­tan­to vi rien­tra­no anche gli impren­di­to­ri e le impre­se agri­co­le, sia quel­le che deter­mi­na­no per regi­me natu­ra­le il red­di­to su base cata­sta­le, sia quel­le che pro­du­co­no red­di­to d’impresa.

Spe­se ammissibili
Cir­ca la natu­ra del­le spe­se che dan­no dirit­to al cre­di­to d’imposta, deve trat­tar­si di spe­se soste­nu­te nel 2020 per la sani­fi­ca­zio­ne degli ambien­ti nei qua­li è eser­ci­ta­ta l’attività lavo­ra­ti­va e isti­tu­zio­na­le e degli stru­men­ti uti­liz­za­ti non­ché per l’ac­qui­sto di dispo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne indi­vi­dua­le e di altri dispo­si­ti­vi atti a garan­ti­re la salu­te dei lavo­ra­to­ri e degli uten­ti. Più in det­ta­glio, ci si riferisce:
• all’acquisto di masche­ri­ne, guan­ti, visie­re e occhia­li pro­tet­ti­vi, tute di pro­te­zio­ne e cal­za­ri, che sia­no con­for­mi ai requi­si­ti essen­zia­li di sicu­rez­za pre­vi­sti dal­la nor­ma­ti­va europea;
• all’acquisto di pro­dot­ti deter­gen­ti e disinfettanti;
• all’acquisto di dispo­si­ti­vi di sicu­rez­za diver­si da quel­li pre­ce­den­ti, qua­li ter­mo­me­tri, ter­mo­scan­ner, tap­pe­ti e vaschet­te decon­ta­mi­nan­ti e igie­niz­zan­ti, che sia­no con­for­mi ai requi­si­ti essen­zia­li di sicu­rez­za pre­vi­sti dal­la nor­ma­ti­va euro­pea, ivi inclu­se le even­tua­li spe­se di installazione ;
• all’acquisto di dispo­sti­vi atti a garan­ti­re la distan­za di sicu­rez­za inter­per­so­na­le, qua­li bar­rie­re e pan­nel­li pro­tet­ti­vi, ivi inclu­se le even­tua­li spe­se di installazione.

Per quan­to riguar­da le spe­se soste­nu­te per la sani­fi­ca­zio­ne degli ambien­ti nei qua­li è eser­ci­ta­ta l’attività lavo­ra­ti­va e isti­tu­zio­na­le e degli stru­men­ti uti­liz­za­ti nell’ambito di tali atti­vi­tà, deve trat­tar­si di atti­vi­tà fina­liz­za­te ad eli­mi­na­re o ridur­re a quan­ti­tà non signi­fi­ca­ti­ve la pre­sen­za del virus che ha deter­mi­na­to l’emergenza epi­de­mio­lo­gi­ca COVID-19. Tale con­di­zio­ne risul­ta sod­di­sfat­ta qua­lo­ra sia pre­sen­te appo­si­ta cer­ti­fi­ca­zio­ne redat­ta da ope­ra­to­ri pro­fes­sio­ni­sti sul­la base dei Pro­to­col­li di rego­la­men­ta­zio­ne vigenti.
Moda­li­tà di deter­mi­na­zio­ne del cre­di­to e comu­ni­ca­zio­ne del­le spese
il cre­di­to d’imposta è pari al 60 per cen­to del­le spe­se ammis­si­bi­li, fino ad un limi­te mas­si­mo, per cia­scun bene­fi­cia­rio, pari a 60.000 euro. Tut­ta­via, ai fini del rispet­to del limi­te di spe­sa com­ples­si­vo (200 milio­ni di euro), l’ammontare mas­si­mo del cre­di­to d’imposta con­cre­ta­men­te frui­bi­le è pari al cre­di­to d’imposta richie­sto mol­ti­pli­ca­to per la per­cen­tua­le che sarà resa nota con Prov­ve­di­men­to del diret­to­re dell’Agenzia del­le entra­te, da ema­na­re entro l’11 set­tem­bre 2020. In bre­ve, in con­si­de­ra­zio­ne del pre­det­to limi­te com­ples­si­vo di spe­sa, l’AdE prov­ve­de­rà a deter­mi­na­re tale per­cen­tua­le in base al rap­por­to tra il il limi­te com­ples­si­vo di spe­sa e all’ammontare com­ples­si­vo dei cre­di­ti d’imposta richiesti.
Pre­ven­ti­va­men­te andrà invia­to in via tele­ma­ti­ca all’AdE, anche tra­mi­te inter­me­dia­rio, l’apposito Model­lo, appro­va­to con il prov­ve­di­men­to n. 259854 del 10/07/2020, di comu­ni­ca­zio­ne del­le spe­se per l’adeguamento degli ambien­ti di lavo­ro e/o per la sani­fi­ca­zio­ne e l’acquisto dei dispo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne. La comu­ni­ca­zio­ne può esse­re pre­sen­ta­ta a par­ti­re dal 20 luglio 2020 e non oltre il 7 set­tem­bre 2020.
In par­ti­co­la­re, van­no comu­ni­ca­te le spe­se ammis­si­bi­li soste­nu­te fino al mese pre­ce­den­te alla data di sot­to­scri­zio­ne del­la comu­ni­ca­zio­ne e l’importo che si pre­ve­de di soste­ne­re suc­ces­si­va­men­te, fino al 31 dicem­bre 2020.
E’ anche pos­si­bi­le rinun­cia­re al cre­di­to attra­ver­so lo stes­so model­lo bar­ran­do la rela­ti­va casel­la. La rinun­cia riguar­da sem­pre l’intero ammon­ta­re del cre­di­to d’imposta e può esse­re tra­smes­sa nel­lo stes­so arco tem­po­ra­le in cui è con­sen­ti­to l’invio del­la comunicazione.
E’, altre­sì, pos­si­bi­le invia­re una comu­ni­ca­zio­ne correttiva/sostitutiva di altra pre­ce­den­te­men­te tra­smes­sa, entro i ter­mi­ni di cui sopra. In tal caso, l’ultima comu­ni­ca­zio­ne tra­smes­sa sosti­tui­sce tut­te quel­le pre­ce­den­te­men­te inviate.
Uti­liz­zo del cre­di­to d‘imposta
Il cre­di­to d’im­po­sta per la sani­fi­ca­zio­ne e l’ac­qui­sto di dispo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne è uti­liz­za­bi­le in com­pen­sa­zio­ne, ai sen­si dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/97 (model­lo F24) dopo il soste­ni­men­to del­le spe­se age­vo­la­bi­li, ovve­ro nel­la dichia­ra­zio­ne dei red­di­ti rela­ti­va al perio­do d’imposta di soste­ni­men­to del­la spe­sa o, in alter­na­ti­va, entro il 31 dicem­bre 2021, può esse­re cedu­to, anche par­zial­men­te, ad altri sog­get­ti, ivi com­pre­si gli isti­tu­ti di cre­di­to e gli altri inter­me­dia­ri finan­zia­ri, con facol­tà di suc­ces­si­va ces­sio­ne del credito.
Cir­ca il perio­do di soste­ni­men­to del­le spe­se (2020), la cir­co­la­re n. 20/E pre­ci­sa che ai fini del­l’im­pu­ta­zio­ne del­le spe­se occor­re fare riferimento:
• per le per­so­ne fisi­che, com­pre­si gli eser­cen­ti arti e pro­fes­sio­ni, e per gli enti non com­mer­cia­li (non­ché per le impre­se indi­vi­dua­li e le socie­tà di per­so­ne in regi­me di con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta), al cri­te­rio di cas­sa e, quin­di, alla data del­l’ef­fet­ti­vo paga­men­to, indi­pen­den­te­men­te dal­la data di avvio degli inter­ven­ti e degli inve­sti­men­ti cui i paga­men­ti si rife­ri­sco­no. Per i sog­get­ti in regi­me di con­ta­bi­li­tà sem­pli­fi­ca­ta che han­no opta­to per l’applicazione del cri­te­rio di cui all’art. 18, c. 5, del DPR n. 600/73, il si inten­de­rà effet­tua­to alla data di regi­stra­zio­ne del docu­men­to contabile;
• per le impre­se indi­vi­dua­li, per le socie­tà, per gli enti com­mer­cia­li e per gli enti non com­mer­cia­li in regi­me di con­ta­bi­li­tà ordi­na­ria, al cri­te­rio di com­pe­ten­za, per cui van­no con­si­de­ra­te le spe­se da impu­ta­re al perio­do di impo­sta in cor­so al 31 dicem­bre 2020, indi­pen­den­te­men­te dal­la data di avvio degli inter­ven­ti cui le spe­se si rife­ri­sco­no e indi­pen­den­te­men­te dal­la data di pagamento.
Ovvia­men­te, Il cal­co­lo del cre­di­to spet­tan­te andrà effet­tua­to sul­la spe­sa age­vo­la­bi­le al net­to dell’IVA, se dovu­ta, e il valo­re degli inve­sti­men­ti rea­liz­za­ti deve esse­re deter­mi­na­to secon­do i cri­te­ri pre­vi­sti per l’individuazione del costo dei beni rile­van­te ai fini fisca­li, pre­vi­sti dall’articolo 110, com­ma 1, let­te­re a) e b), del TUIR, indi­pen­den­te­men­te dal­le moda­li­tà (ordi­na­rie, for­fe­ta­rie, sosti­tu­ti­ve) di deter­mi­na­zio­ne del red­di­to da par­te del con­tri­buen­te. Per­tan­to, ad esem­pio, l’IVA inde­trai­bi­le va inclu­sa nel costo fisca­le dei beni cui com­mi­su­ra­re il cre­di­to d’imposta, come avvie­ne per gli one­ri acces­so­ri capi­ta­liz­za­bi­li all’investimento principale.
Opzio­ne per la ces­sio­ne del cre­di­to d’imposta
Il cre­di­to d’imposta può esse­re cedu­to, anche par­zial­men­te, a nor­ma dell’art. 122, c. 2, lett. d), del D.L. n. 34/2020, ad altri sog­get­ti, ivi inclu­si isti­tu­ti di cre­di­to e altri inter­me­dia­ri finan­zia­ri. La comu­ni­ca­zio­ne del­la ces­sio­ne deve avve­ni­re esclu­si­va­men­te, a cura del sog­get­to ceden­te, con le fun­zio­na­li­tà rese dispo­ni­bi­li nell’area riser­va­ta del sito inter­net dell’AdE. Il ces­sio­na­rio, a sua vol­ta, è tenu­to a comu­ni­ca­re l’accettazione del cre­di­to cedu­to uti­liz­zan­do le stes­se funzionalità.
Il redi­to cedu­to può esse­re uti­liz­za­to dal ces­sio­na­rio alle stes­se con­di­zio­ni pre­vi­ste per il ceden­te e, quin­di, nel­la dichia­ra­zio­ne dei red­di­ti rela­ti­va al perio­do d’imposta in cui è sta­ta comu­ni­ca­ta la ces­sio­ne ovve­ro in com­pen­sa­zio­ne ai sen­si dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, entro il 31 dicem­bre dell’anno in cui è sta­ta comu­ni­ca­ta la ces­sio­ne. La quo­ta del cre­di­to d’imposta cedu­to che non è uti­liz­za­ta dal ces­sio­na­rio non può esse­re uti­liz­za­ta negli anni suc­ces­si­vi, né richie­sta a rim­bor­so, oppu­re ulte­rior­men­te cedu­ta. In alter­na­ti­va all’utilizzo diret­to, entro il 31 dicem­bre dell’anno in cui è sta­ta comu­ni­ca­ta la pri­ma ces­sio­ne i ces­sio­na­ri pos­so­no ulte­rior­men­te cede­re i cre­di­ti d’imposta ad altri soggetti.

Cre­di­to di impo­sta per l’adeguamento degli ambien­ti di lavo­ro (art. 120 D.L n. 34)
Con l’art. 120 del D.L n. 34/2020 è sta­to pre­vi­sto anche un appo­si­to cre­di­to d’imposta per l’adeguamento degli ambien­ti di lavo­ro per i sog­get­ti eser­cen­ti atti­vi­tà d’impresa, arte o pro­fes­sio­ne in luo­ghi aper­ti al pub­bli­co, indi­ca­ti nell’allegato 2 al D.L. n. 34/2020 (v. elen­co codi­ci atti­vi­tà alle­ga­ti), non­ché per le asso­cia­zio­ni, le fon­da­zio­ni e agli altri enti pri­va­ti, com­pre­si gli enti del Ter­zo settore.
Il cre­di­to d’imposta è pari al 60 per cen­to del­le spe­se soste­nu­te nel 2020, per un mas­si­mo di quest’ultime di 80 mila euro (per­tan­to, il cre­di­to d’imposta non può ecce­de­re il limi­te di 48 mila euro), in rela­zio­ne alle spe­se soste­nu­te per gli inter­ven­ti neces­sa­ri al rispet­to del­le pre­scri­zio­ni sani­ta­rie e del­le misu­re di con­te­ni­men­to con­tro la dif­fu­sio­ne del Covid 19 e per con­sen­ti­re la ria­per­tu­ra al pub­bli­co di alcu­ne attività.

Sog­get­ti bene­fi­cia­ri e ambi­to di applicazione
Come det­to, la misu­ra age­vo­la­ti­va riguar­da prin­ci­pal­men­te gli ope­ra­to­ri con atti­vi­tà aper­te al pub­bli­co, tipi­ca­men­te bar, risto­ran­ti, alber­ghi, tea­tri e cine­ma, sem­pre­ché rien­tri­no nell’elenco di cui al pre­det­to alle­ga­to, tra cui sono anno­ve­ra­te le atti­vi­tà di allog­gio e risto­ra­zio­ne for­ni­te dal­le azien­de agri­tu­ri­sti­che. Per le asso­cia­zio­ni, fon­da­zio­ni e altri enti pri­va­ti, com­pre­si gli enti del Ter­zo set­to­re, l’agevolazione spet­ta anche se non vie­ne svol­ta una del­le atti­vi­tà aper­te al pub­bli­co, indi­ca­te nel sud­det­to elenco.
Le spe­se per cui spet­ta il cre­di­to d’im­po­sta sono di due tipi:
a) gli inter­ven­ti agevolabili;
b) gli inve­sti­men­ti agevolabili.
Tra i pri­mi rien­tra­no le spe­se neces­sa­rie al rispet­to del­le pre­scri­zio­ni sani­ta­rie e del­le misu­re fina­liz­za­te al con­te­ni­men­to del­la dif­fu­sio­ne del virus come gli inter­ven­ti edi­li­zi per il rifa­ci­men­to di spo­glia­toi e men­se, per la rea­liz­za­zio­ne di spa­zi medi­ci, di ingres­si e spa­zi comu­ni, non­ché per l’acquisto di arre­di di sicu­rez­za. Gli inve­sti­men­ti age­vo­la­bi­li sono quel­li con­nes­si ad atti­vi­tà inno­va­ti­ve, tra cui sono ricom­pre­si quel­li rela­ti­vi allo svi­lup­po o l’acquisto di stru­men­ti e tec­no­lo­gie neces­sa­rie allo svol­gi­men­to dell’attività lavo­ra­ti­va (es. smart wor­king) e per l’acquisto di appa­rec­chia­tu­re per il con­trol­lo del­la tem­pe­ra­tu­ra (c.d. ter­mo­scan­ner) dei dipen­den­ti e degli utenti.

Moda­li­tà di deter­mi­na­zio­ne del cre­di­to e comu­ni­ca­zio­ne del­le spese
Simil­men­te a quan­to pre­scrit­to per l’ottenimento del cre­di­to d’imposta per la sani­fi­ca­zio­ne e l’acquisto dei dispo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne, per la frui­zio­ne del cre­di­to per l’adeguamento degli ambien­ti di lavo­ro è neces­sa­rio comu­ni­ca­re all’AdE, fra il 20 luglio 2020 e il 30 novem­bre 2021, l’ammontare del­le spe­se ammis­si­bi­li soste­nu­te fino al mese pre­ce­den­te alla data di sot­to­scri­zio­ne del­la comu­ni­ca­zio­ne e quel­lo che si pre­ve­de di soste­ne­re fino al 31 dicem­bre 2020, uti­liz­zan­do lo stes­so model­lo appro­va­to con il prov­ve­di­men­to n. 259854 del 10/07/2020. Le mede­si­me moda­li­tà su indi­ca­te per la richie­sta del cre­di­to d’imposta per la sani­fi­ca­zio­ne andran­no segui­te per l’invio tele­ma­ti­co del­la comu­ni­ca­zio­ne del­le spe­se, per l’eventuale rinun­cia o cor­re­zio­ne dei dati invia­ti, non­ché ai fini dell’imputazione del­le spe­se soste­nu­te nel 2020 e per il valo­re (fisca­le) degli inve­sti­men­ti realizzati.

Uti­liz­zo del cre­di­to d’imposta e opzio­ne per la ces­sio­ne a terzi
Il cre­di­to d’imposta per l’a­de­gua­men­to degli ambien­ti di lavo­ro è uti­liz­za­bi­le esclu­si­va­men­te in com­pen­sa­zio­ne, ai sen­si dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/97 (model­lo F24), dal gior­no lavo­ra­ti­vo suc­ces­si­vo alla cor­ret­ta rice­zio­ne del­la comu­ni­ca­zio­ne del­le spe­se soste­nu­te, o, in alter­na­ti­va, entro il 31 dicem­bre 2021, può esse­re cedu­to, anche par­zial­men­te, ad altri sog­get­ti, ivi com­pre­si gli isti­tu­ti di cre­di­to e altri inter­me­dia­ri finan­zia­ri, con facol­tà di suc­ces­si­va di ces­sio­ne del cre­di­to, comu­ni­can­do la ces­sio­ne con le fun­zio­na­li­tà rese dispo­ni­bi­li nell’area riser­va­ta del sito inter­net dell’Agenzia del­le entra­te. La comu­ni­ca­zio­ne del­la ces­sio­ne del cre­di­to può avve­ni­re a decor­re­re dal 1° otto­bre 2020, ovve­ro, se la comu­ni­ca­zio­ne è invia­ta suc­ces­si­va­men­te al 30 set­tem­bre 2020, a decor­re­re dal gior­no lavo­ra­ti­vo suc­ces­si­vo alla cor­ret­ta rice­zio­ne del­la Comu­ni­ca­zio­ne stessa.

Il cre­di­to d’imposta potrà esse­re uti­liz­za­to in com­pen­sa­zio­ne da par­te del bene­fi­cia­rio ovve­ro da par­te dei ces­sio­na­ri del­lo stes­so solo a decor­re­re dal 1° gen­na­io 2021 e non oltre il 31 dicem­bre 2021. Per­tan­to, even­tua­li cre­di­ti resi­dui al 31 dicem­bre 2021 non potran­no esse­re uti­liz­za­ti negli anni suc­ces­si­vi, né ulte­rior­men­te cedu­ti oppu­re richie­sti a rim­bor­so. La quo­ta del cre­di­to d’imposta cedu­to che non è uti­liz­za­ta dal ces­sio­na­rio secon­do quan­to pre­vi­sto al pun­to pre­ce­den­te non può esse­re uti­liz­za­ta negli anni suc­ces­si­vi, né richie­sta a rim­bor­so, oppu­re ulte­rior­men­te cedu­ta suc­ces­si­va­men­te al 31 dicem­bre 2021. In alter­na­ti­va all’utilizzo diret­to, i ces­sio­na­ri pos­so­no ulte­rior­men­te cede­re i cre­di­ti d’imposta ad altri soggetti.

Rile­van­za fisca­le dei cre­di­ti d’imposta
Il cre­di­to d’im­po­sta per la sani­fi­ca­zio­ne e l’ac­qui­sto di dispo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne non con­cor­re alla for­ma­zio­ne del red­di­to ai fini del­le impo­ste sui red­di­ti e del valo­re del­la pro­du­zio­ne ai fini IRAP.
In assen­za di una simi­la­re pre­vi­sio­ne con­te­nu­ta nell’art. 120 del D.L. n. 34/2020, il cre­di­to d’imposta per l’adeguamento degli ambien­ti di lavo­ro con­cor­re, inve­ce, alla for­ma­zio­ne del red­di­to ai fini del­le impo­ste sui red­di­ti e al valo­re del­la pro­du­zio­ne ai fini IRAP secon­do le ordi­na­rie moda­li­tà dispo­ste per i sin­go­li sog­get­ti fruitori.

Qua­dro tem­po­ra­neo per le misu­re di aiu­to di Sta­to a soste­gno dell’economia nell’attuale emer­gen­za del COVID-19
In base al com­ma 5 del cita­to art. 120, il cre­di­to d’imposta per l’a­de­gua­men­to degli ambien­ti di lavo­ro è frui­bi­le nel rispet­to del­le con­di­zio­ni e dei limi­ti pre­vi­sti dal­la Comu­ni­ca­zio­ne del­la Com­mis­sio­ne euro­pea del 19 mar­zo 2020, C (2020) 1863 final, «Qua­dro tem­po­ra­neo per le misu­re di aiu­to di Sta­to a soste­gno dell’economia nell’attuale emer­gen­za del COVID-19» e suc­ces­si­ve modifiche.
Quan­to sopra det­to non è, inve­ce, pre­vi­sto per il cre­di­to sul­la sani­fi­ca­zio­ne ed acqui­sto dei dispo­si­ti­vi di pro­te­zio­ne, di cui all’art. 125 del D.L n. 34, in assen­za di ele­men­ti di selet­ti­vi­tà del­la misura.

Rima­ne a dispo­si­zio­ne l’Ufficio Fisca­le per mag­gio­ri informazioni

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