Si riepilogano le principali misure a sostengo della liquidità aziendale contenute nel decreto
- Fondo centrale di garanzia PMI
- Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia
- Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia
- Misure in favore del settore agricolo e della pesca
1) Fondo centrale di garanzia PMI
In relazione alla emergenza epidemiologica, per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto 17/03/2020) si applicano le seguenti misure:
- la garanzia del fondo è concessa a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- per la garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
Per quanto concerne gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia. A condizione, però, che le garanzie rilasciate da questi non superino la percentuale massima di copertura dell’80% per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
Sono ammissibili alla garanzia del fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Ai fini dell’accesso alla garanzia in parola sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze o inadempienze probabili o che rientrino nella nozione di impresa in difficoltà ex art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno, di importo non superiore a tremila euro erogati da Banche, intermediari finanziari, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professione assoggettati, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID 19. In favore di tali soggetti l’intervento del fondo centrale di garanzia è concesso gratuitamente e senza valutazione.
E’ elevato ad euro 40.000,00 l’importo massimo delle operazioni di micro credito, con aggiornamento del relativo regolamento di cui al D.M. 17 ottobre 2014 n. 176.
Importante rilevare la previsione di estendere anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso garanzie rilasciate da ISMEA (ex art 17, comma 2, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) . A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all’ISMEA per tali misure.
2) Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia
La misura consiste in una moratoria volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase critica della caduta produttiva causata con l’epidemia COVID – 19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.
Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalla anzidetta epidemia, le imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di Banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno:
- per le aperture di credito “a revoca” e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto , gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni e con modalità che non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese; eventuali elementi accessori (garanzie) sono unitamente prorogati;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri. E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
A questo scopo le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia COVID 19. La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiare le imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano segnalate in una delle situazioni che qualificano il credito come deteriorato.
Le operazioni oggetto delle misure di cui ai punti a), b) e c) sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di una apposita sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (ex art. 2, comma 100, lett. a) l. 662/1996). Per avvalersi di tale garanzia il soggetto finanziatore inoltra una richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito.
3) Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia
Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza COVD – 19 la disposizione prevede che:
- le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (anche nella forma di garanzie di prima richiesta su portafogli di finanziamenti) in favore delle Banche e degli altri soggetti che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato in relazione alla emergenza epidemiologica e che non hanno accesso alla garanzia del fondo ex art. 2, comma 100 lett a) L. n. 662 del 1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato;
- la garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP S.p.A. fino ad un massimo dell’80 per cento dell’esposizione assunta, è a prima domanda, onerosa, esplicita, incondizionata, irrevocabile;
- con decreto del Ministro dell’Economia delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia in parola e la relativa procedura di escussione, e sono individuati i settori nei quali operano le imprese;
- a copertura delle garanzie dello Stato sia istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020. La dotazione del Fondo può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli Enti territoriali.
4) Misure in favore del settore agricolo e della pesca
Il decreto prevede la costituzione di un fondo nello stato di previsioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di 100 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Il fondo, operante in regime de minimis, è destinato:
- per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti;
- per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle anzidette imprese;
- nonché per l’arresto temporaneo della attività di pesca.
I criteri e le modalità sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Per maggiori informazioni rimangono a disposizione i nostri uffici.