Nel tito­lo IV del decre­to leg­ge ‘Cura Ita­lia’ sono com­pre­se varie misu­re fisca­li per aiu­ta­re le impre­se e le fami­glie a fron­teg­gia­re l’emergenza epi­de­mio­lo­gi­ca. Ecco le più rilevanti:

  1. per tut­ti i sog­get­ti, il rin­vio al 20 mar­zo dei ver­sa­men­ti in sca­den­za ieri (16.03.2020) nei con­fron­ti del­le pub­bli­che ammi­ni­stra­zio­ni (sen­za appli­ca­zio­ne di san­zio­ni e inte­res­si), inclu­si quel­li rela­ti­vi a tri­bu­ti e con­tri­bu­ti pre­vi­den­zia­li ed assi­sten­zia­li ed ai pre­mi per l’assicurazione obbli­ga­to­ria (art. 60);
  2. la sospen­sio­ne dei ver­sa­men­ti IVA in sca­den­za nel mese di mar­zo e dei ver­sa­men­ti per rite­nu­te fisca­li su red­di­ti di lavo­ro dipen­den­te e assi­mi­la­ti, per con­tri­bu­ti pre­vi­den­zia­li e assi­sten­zia­li e per pre­mi INAIL, in sca­den­za fino al 30 apri­le, per i sog­get­ti che si riten­go­no mag­gior­men­te col­pi­ti dall’emergenza epi­de­mio­lo­gi­ca, qua­li le impre­se turi­sti­co recet­ti­ve (tra cui rien­tra­no gli agri­tu­ri­smi), gli orga­niz­za­to­ri di cor­si, fie­re ed even­ti, i risto­ran­ti e pub, i ser­vi­zi di noleg­gio di mez­zi di tra­spor­to e di strut­tu­re o attrez­za­tu­re per mani­fe­sta­zio­ni, ecc. Per tali sog­get­ti la ripre­sa del­la riscos­sio­ne è pre­vi­sta, sen­za appli­ca­zio­ne di san­zio­ni e inte­res­si, in un’u­ni­ca solu­zio­ne entro il 31 mag­gio 2020 o median­te rateiz­za­zio­ne fino a un mas­si­mo di 5 rate men­si­li di pari impor­to a decor­re­re dal mese di mag­gio 2020 (art. 61).
    ATTENZIONE: Le rite­nu­te fisca­li su red­di­ti di lavo­ro auto­no­mo (art. 25 DPR 600/1973) e prov­vi­gio­ni (art. 25-bis DPR 600/1973);
  3. la sospen­sio­ne per gli eser­cen­ti atti­vi­tà di impre­sa, arte o pro­fes­sio­ne con rica­vi o com­pen­si non supe­rio­ri a 2 milio­ni di euro nel pre­ce­den­te perio­do di impo­sta (2019), dei ver­sa­men­ti in sca­den­za tra l’8 mar­zo e il 31 mar­zo, rela­ti­vi alle rite­nu­te alla fon­te sui red­di­ti di lavo­ro dipen­den­te e assi­mi­la­to, alle trat­te­nu­te dell’addizionale regio­na­le e comu­na­le, all’IVA e ai con­tri­bu­ti pre­vi­den­zia­li e assi­sten­zia­li, non­ché ai pre­mi per l’as­si­cu­ra­zio­ne obbli­ga­to­ria. I ver­sa­men­ti sospe­si dovran­no esse­re effet­tua­ti, sen­za appli­ca­zio­ne di san­zio­ni e inte­res­si, in un’unica solu­zio­ne entro il 31 mag­gio, oppu­re median­te rateiz­za­zio­ne, fino a un mas­si­mo di 5 rate men­si­li di pari impor­to a decor­re­re da mag­gio. Sul pun­to, ancor­ché la nor­ma fac­cia rife­ri­men­to ai rica­vi e com­pen­si, si deve rite­ne­re che la sospen­sio­ne riguar­di i tito­la­ri di par­ti­ta IVA, con il limi­te dei 2 milio­ni rife­ri­to al fat­tu­ra­to, com­pre­se le impre­se agri­co­le tito­la­ri di red­di­to agra­rio. Quin­di, per colo­ro con fat­tu­ra­to supe­rio­re a 2 milio­ni di euro, non ope­ra alcu­na sospen­sio­ne dei ver­sa­men­ti, ma sol­tan­to il dif­fe­ri­men­to del­la sca­den­za del 16 mar­zo che vie­ne spo­sta­ta al pros­si­mo 20 mar­zo (art. 62).
    ATTENZIONE: Le rite­nu­te fisca­li su red­di­ti di lavo­ro auto­no­mo (art. 25 DPR 600/1973) e prov­vi­gio­ni (art. 25-bis DPR 600/1973);
  4. la sospen­sio­ne dall’8 mar­zo al 31 mag­gio 2020 dei ter­mi­ni rela­ti­vi alle atti­vi­tà di con­trol­lo, di accer­ta­men­to, di riscos­sio­ne e di con­ten­zio­so, da par­te degli uffi­ci degli enti impo­si­to­ri e per le rispo­ste alle istan­ze di inter­pel­lo e alle con­su­len­ze giu­ri­di­che (art. 67);
  5. la sospen­sio­ne dei ter­mi­ni dei ver­sa­men­ti che sca­do­no nel perio­do dall’8 mar­zo al 31 mag­gio 2020, deri­van­ti da car­tel­le di paga­men­to emes­se dagli agen­ti del­la riscos­sio­ne, non­ché dagli avvi­si di accer­ta­men­to ese­cu­ti­vi emes­si dall’Agenzia del­le entra­te e dagli avvi­si di adde­bi­to emes­si dagli enti pre­vi­den­zia­li. I ver­sa­men­ti ogget­to di sospen­sio­ne devo­no esse­re effet­tua­ti in un’unica solu­zio­ne entro il mese suc­ces­si­vo al ter­mi­ne del perio­do di sospen­sio­ne, ossia entro il 30 giu­gno 2020. Le stes­se dispo­si­zio­ni si appli­chi­no anche agli atti di accer­ta­men­to ese­cu­ti­vo emes­si dall’Agenzia del­le doga­ne e dei mono­po­li, alle ingiun­zio­ni di cui al Regio Decre­to n. 639/1910 emes­se dagli enti ter­ri­to­ria­li, e ai nuo­vi atti ese­cu­ti­vi che gli enti loca­li pos­so­no emet­te­re ai sen­si dell’articolo 1, com­ma 792, del­la L. n. 160/2019, sia per le entra­te tri­bu­ta­rie che per quel­le patri­mo­nia­li. Inol­tre, è dispo­sto il dif­fe­ri­men­to al 31 mag­gio 2020 del ter­mi­ne di ver­sa­men­to del 28 feb­bra­io 2020, rela­ti­vo alla cosid­det­ta «rot­ta­ma­zio­ne-ter», non­ché del ter­mi­ne del 31 mar­zo 2020 in mate­ria di cosid­det­to «sal­do e stral­cio» (art. 68).
    ATTENZIONE: La sospen­sio­ne non si appli­che­reb­be per i paga­men­ti sca­den­ti nel perio­do com­pre­so tra l’8 mar­zo e il 31 mag­gio 2020, deri­van­ti dal­le comu­ni­ca­zio­ni invia­te dall’AdE per la liqui­da­zio­ne auto­ma­ti­ca, ex art. 36-bis del DPR 600/73 e 54- bis del DPR 633/72, o deri­van­ti dal con­trol­lo for­ma­le, ex art. 36-ter del DPR 600/73 (c.d. avvi­si bona­ri). Così pure non risul­te­reb­be­ro sospe­se le rate da dila­zio­ne dei ruo­li ex art. 19 del DPR 602/73 – Rateiz­za­zio­ne fino a 120 rate (anche quan­do la dila­zio­ne ori­gi­na da accer­ta­men­to esecutivo).

Per mag­gio­ri infor­ma­zio­ni rima­ne a dispo­si­zio­ne l’Uf­fi­cio Fiscale.