Nel titolo IV del decreto legge ‘Cura Italia’ sono comprese varie misure fiscali per aiutare le imprese e le famiglie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Ecco le più rilevanti:
- per tutti i soggetti, il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza ieri (16.03.2020) nei confronti delle pubbliche amministrazioni (senza applicazione di sanzioni e interessi), inclusi quelli relativi a tributi e contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 60);
- la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile, per i soggetti che si ritengono maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, quali le imprese turistico recettive (tra cui rientrano gli agriturismi), gli organizzatori di corsi, fiere ed eventi, i ristoranti e pub, i servizi di noleggio di mezzi di trasporto e di strutture o attrezzature per manifestazioni, ecc. Per tali soggetti la ripresa della riscossione è prevista, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 61).
ATTENZIONE: Le ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo (art. 25 DPR 600/1973) e provvigioni (art. 25-bis DPR 600/1973); - la sospensione per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), dei versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio. Sul punto, ancorché la norma faccia riferimento ai ricavi e compensi, si deve ritenere che la sospensione riguardi i titolari di partita IVA, con il limite dei 2 milioni riferito al fatturato, comprese le imprese agricole titolari di reddito agrario. Quindi, per coloro con fatturato superiore a 2 milioni di euro, non opera alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto il differimento della scadenza del 16 marzo che viene spostata al prossimo 20 marzo (art. 62).
ATTENZIONE: Le ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo (art. 25 DPR 600/1973) e provvigioni (art. 25-bis DPR 600/1973); - la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e per le risposte alle istanze di interpello e alle consulenze giuridiche (art. 67);
- la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Le stesse disposizioni si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’articolo 1, comma 792, della L. n. 160/2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Inoltre, è disposto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (art. 68).
ATTENZIONE: La sospensione non si applicherebbe per i pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni inviate dall’AdE per la liquidazione automatica, ex art. 36-bis del DPR 600/73 e 54- bis del DPR 633/72, o derivanti dal controllo formale, ex art. 36-ter del DPR 600/73 (c.d. avvisi bonari). Così pure non risulterebbero sospese le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 – Rateizzazione fino a 120 rate (anche quando la dilazione origina da accertamento esecutivo).
Per maggiori informazioni rimane a disposizione l’Ufficio Fiscale.