In par­ti­co­la­re, per gli eser­cen­ti depo­si­ti per uso pri­va­to, agri­co­lo ed indu­stria­le di capa­ci­tà supe­rio­re a 10 mc e per gli eser­cen­ti appa­rec­chi di distri­bu­zio­ne auto­ma­ti­ca di car­bu­ran­ti per usi pri­va­ti, agri­co­li ed indu­stria­li col­le­ga­ti a ser­ba­toi la cui capa­ci­tà glo­ba­le supe­ra i 5 mc, è pre­vi­sto un nuo­vo obbli­go di:

  • denun­cia del depo­si­to o del distributore;
  • con­ta­bi­liz­za­zio­ne i pro­dot­ti ener­ge­ti­ci in un appo­si­to regi­stro di cari­co e scarico.

La sud­det­ta leg­ge ha, anche, sta­bi­li­to che per con­sen­ti­re l’adeguamento ai nuo­vi obbli­ghi, que­sti decor­re­ran­no dal pri­mo gior­no del quar­to mese suc­ces­si­vo alla data di pub­bli­ca­zio­ne del­la pre­det­ta deter­mi­na­zio­ne nel sito inter­net dell’Agenzia, e cioè il 1 apri­le 2020.
La deter­mi­na­zio­ne dell’Agenzia entra nel det­ta­glio del­le moda­li­tà sem­pli­fi­ca­te di tenu­ta del regi­stro di cari­co e sca­ri­co per gli eser­cen­ti Depo­si­ti mino­ri e Distri­bu­to­ri minori.
In par­ti­co­la­re, per tali sog­get­ti è fat­to obbli­go di:

  • tene­re un regi­stro di cari­co e sca­ri­co pres­so l’impianto, alter­na­ti­va­men­te su sup­por­to elet­tro­ni­co o car­ta­ceo, sen­za la vidi­ma­zio­ne dell’Ufficio del­le doga­ne. Il regi­stro ha vali­di­tà fino alla ces­sa­zio­ne del­la licen­za di esercizio;
  • con­ta­bi­liz­za­re in manie­ra distin­ta i diver­si pro­dot­ti ener­ge­ti­ci che sono ogget­to di stoc­cag­gio pres­so l’impianto. Le scrit­tu­ra­zio­ne di cari­co sono effet­tua­te con rife­ri­men­to a cia­scun DAS per­ve­nu­to entro le ore 9 del gior­no seguen­te alla rice­zio­ne. Le scrit­tu­ra­zio­ni di sca­ri­co sono effet­tua­te ogni 7 gior­ni, cumu­la­ti­va­men­te per ogni pro­dot­to ener­ge­ti­co contabilizzato;
  • tra­smet­te­re all’Ufficio del­le Doga­ne com­pe­ten­te tra­mi­te PEC un pro­spet­to rie­pi­lo­ga­ti­vo del­le movi­men­ta­zio­ni annua­li, entro la fine del mese di feb­bra­io dell’anno seguen­te a quel­lo a cui il pro­spet­to si riferisce;
  • con­ser­va­re il regi­stro di cari­co e sca­ri­co e la rela­ti­va docu­men­ta­zio­ne (come ad esem­pio il pro­spet­to e nota di tra­smis­sio­ne annua­le all’ufficio del­le Doga­ne, DAS, ecc.) pres­so l’impianto per 5 anni suc­ces­si­vi alla data di ulti­ma scritturazione;
  • ren­de­re dispo­ni­bi­li in fase di veri­fi­ca il regi­stro e la docu­men­ta­zio­ne ai fun­zio­na­ri dell’Agenzia del­le Doga­ne e ai mili­ta­ri del­la Guar­dia di Finanza.
    Inol­tre, per quan­to riguar­da le tem­pi­sti­che di appli­ca­zio­ne del regi­stro di cari­co e sca­ri­co la Deter­mi­na­zio­ne pre­ve­de che: · le scrit­tu­ra­zio­ni sul regi­stro di cari­co e sca­ri­co ven­go­no effet­tua­te a decor­re­re dal 1 apri­le 2020;
  • la gia­cen­za ini­zia­le da ripor­ta­re nel regi­stro è quel­la rile­va­ta in auto­no­mia dall’esercente alle ore 00:00 del 1 apri­le 2020.

Come già sot­to­li­nea­to nel­le pre­ce­den­ti comu­ni­ca­zio­ni l’allargamento del cam­po di appli­ca­zio­ne degli obbli­ghi pre­vi­sti dal Testo Uni­co sul­le acci­se per i depo­si­ti agri­co­li è un appe­san­ti­men­to  buro­cra­ti­co rile­van­te dell’attività agricola.

La modi­fi­ca nor­ma­ti­va rispet­to ai depo­si­ti agri­co­li ed agli appa­rec­chi di distri­bu­zio­ne auto­ma­ti­ca di car­bu­ran­ti per usi agri­co­li con­ti­nua a desta­re per­ples­si­tà soprat­tut­to per­ché il gaso­lio agri­co­lo è già sog­get­to ad un con­trol­lo a mon­te in sede di rila­scio (etta­ro coltura).
I diver­si emen­da­men­ti, pre­sen­ta­ti anche su indi­ca­zio­ne di Con­fa­gri­col­tu­ra, tesi a modi­fi­ca­re la sud­det­ta dispo­si­zio­ne, pur­trop­po non sono sta­ti appro­va­ti in sede di con­ver­sio­ne in leg­ge del decre­to leg­ge 124/2019.

Su que­sto aspet­to con­ti­nue­re­mo a sol­le­ci­ta­re il Gover­no ed il Par­la­men­to affin­ché sia­no esclu­si dal­le nuo­ve dispo­si­zio­ni quan­to­me­no i con­te­ni­to­ri distri­bu­to­ri ad uso agricolo.

Alle­ga­to 1‑Agenzia del­le Dogane

Per mag­gio­ri infor­ma­zio­ni riman­go­no a dispo­si­zio­ne l’Ufficio Fisca­le e Tecnico.