In particolare, per gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 mc e per gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 mc, è previsto un nuovo obbligo di:
- denuncia del deposito o del distributore;
- contabilizzazione i prodotti energetici in un apposito registro di carico e scarico.
La suddetta legge ha, anche, stabilito che per consentire l’adeguamento ai nuovi obblighi, questi decorreranno dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet dell’Agenzia, e cioè il 1 aprile 2020.
La determinazione dell’Agenzia entra nel dettaglio delle modalità semplificate di tenuta del registro di carico e scarico per gli esercenti Depositi minori e Distributori minori.
In particolare, per tali soggetti è fatto obbligo di:
- tenere un registro di carico e scarico presso l’impianto, alternativamente su supporto elettronico o cartaceo, senza la vidimazione dell’Ufficio delle dogane. Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
- contabilizzare in maniera distinta i diversi prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l’impianto. Le scritturazione di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 9 del giorno seguente alla ricezione. Le scritturazioni di scarico sono effettuate ogni 7 giorni, cumulativamente per ogni prodotto energetico contabilizzato;
- trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente tramite PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali, entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce;
- conservare il registro di carico e scarico e la relativa documentazione (come ad esempio il prospetto e nota di trasmissione annuale all’ufficio delle Dogane, DAS, ecc.) presso l’impianto per 5 anni successivi alla data di ultima scritturazione;
- rendere disponibili in fase di verifica il registro e la documentazione ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e ai militari della Guardia di Finanza.
Inoltre, per quanto riguarda le tempistiche di applicazione del registro di carico e scarico la Determinazione prevede che: · le scritturazioni sul registro di carico e scarico vengono effettuate a decorrere dal 1 aprile 2020; - la giacenza iniziale da riportare nel registro è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00 del 1 aprile 2020.
Come già sottolineato nelle precedenti comunicazioni l’allargamento del campo di applicazione degli obblighi previsti dal Testo Unico sulle accise per i depositi agricoli è un appesantimento burocratico rilevante dell’attività agricola.
La modifica normativa rispetto ai depositi agricoli ed agli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi agricoli continua a destare perplessità soprattutto perché il gasolio agricolo è già soggetto ad un controllo a monte in sede di rilascio (ettaro coltura).
I diversi emendamenti, presentati anche su indicazione di Confagricoltura, tesi a modificare la suddetta disposizione, purtroppo non sono stati approvati in sede di conversione in legge del decreto legge 124/2019.
Su questo aspetto continueremo a sollecitare il Governo ed il Parlamento affinché siano esclusi dalle nuove disposizioni quantomeno i contenitori distributori ad uso agricolo.
Allegato 1‑Agenzia delle Dogane
Per maggiori informazioni rimangono a disposizione l’Ufficio Fiscale e Tecnico.