Con la conclusione del periodo transitorio sono ora applicabili le sanzioni “piene”.
In particolare le stesse riguardano la mancata / tardiva emissione della fattura elettronica riferita a:
- operazioni effettuate entro il:
– 30.6.2019 per i soggetti trimestrali;
– 30.9.2019 per i soggetti mensili;
qualora la fattura sia emessa dal 19.11.2019; - operazioni effettuate a decorrere dal:
– 1.7.2019 per i soggetti trimestrali;
– 1.10.2019 per i soggetti mensili
La mancata / tardiva emissione della fattura elettronica comporta l’applicazione della sanzioni, ossia:
- dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato / registrato.
La sanzione non può essere inferiore a € 500.
La sanzione è dovuta in misura fissa (da € 250 a € 2.000) se la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell’IVA; - dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato / registrato in presenza di operazioni non imponibili, esenti, non soggette, soggette a reverse charge ex artt. 17 e 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/72.
La sanzione non può essere inferiore a € 500.
La sanzione è dovuta in misura fissa (da € 250 a € 2.000) se la violazione non ha inciso “neppure” ai fini della determinazione del reddito.
Nel Principio n. 23 l’Agenzia ha affermato che alle suddette sanzioni si rendono applicabili, alternativamente (e, pertanto, non cumulativamente), gli istituti previsti dal D.Lgs. n. 472/97:
– all’art. 12, ossia il concorso di violazioni e continuazione (c.d. “cumulo giuridico”);
– all’art. 13, ossia il ravvedimento.
In presenza di violazioni ripetute (ad esempio, omessa emissione di un rilevante numero di fatture), va pertanto valutata la “convenienza” alla regolarizzazione (spontanea) tramite ravvedimento quale alternativa all’applicazione, da parte dell’Ufficio, del cumulo giuridico, ossia “della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio”.
Per maggiori informazioni rimane a disposizione l’ufficio fiscale.