CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISA (riguar­dan­te anche i depo­si­ti di gaso­lio agricolo)

Per quan­to di inte­res­se del set­to­re agri­co­lo con il com­ma 1 let­te­ra c) si evi­den­zia la modi­fi­ca all’articolo 25 del Testo uni­co sul­le acci­se che disci­pli­na la denun­cia del depo­si­to e le moda­li­tà di cir­co­la­zio­ne dei pro­dot­ti ener­ge­ti­ci assog­get­ta­ti ad accisa.

La modi­fi­ca interviene:

  • assog­get­tan­do agli obbli­ghi disci­pli­na­ti dall’articolo (denun­cia di eser­ci­zio all’ufficio dell’Agenzia del­le Doga­ne, licen­za fisca­le, regi­stro di cari­co e scarico): 
    • gli eser­cen­ti depo­si­ti per uso pri­va­to, agri­co­lo ed indu­stria­le di capa­ci­tà supe­rio­re a 10 metri cubi (pri­ma era supe­rio­re a 25 metri cubi);
    • gli eser­cen­ti appa­rec­chi di distri­bu­zio­ne auto­ma­ti­ca di car­bu­ran­ti per usi pri­va­ti, agri­co­li ed indu­stria­li, col­le­ga­ti a ser­ba­toi la cui capa­ci­tà glo­ba­le supe­ra i 5 metri cubi (pri­ma era supe­rio­re a 10 metri cubi);
    • pre­ve­den­do un regi­stro di cari­co e sca­ri­co con moda­li­tà sem­pli­fi­ca­te, per i pre­det­ti depo­si­ti aven­ti capa­ci­tà supe­rio­re a 10 mc e infe­rio­re a 25 mc non­ché per gli eser­cen­ti gli impian­ti di distri­bu­zio­ne col­le­ga­ti a ser­ba­toi la cui capa­ci­tà glo­ba­le risul­ti supe­rio­re a 5 mc e non supe­rio­re a 10 mc.
  • Per quan­to riguar­da le tem­pi­sti­che dell’entrata in vigo­re di que­ste modi­fi­che il decre­to pre­ve­de che: 
    • le moda­li­tà sem­pli­fi­ca­te saran­no sta­bi­li­te con deter­mi­na­zio­ne del Diret­to­re dell’Agenzia del­le Doga­ne e dei Mono­po­li” entro 27 dicem­bre 2019 (60 gg dall’entrata in vigore);
    • l’obbligo di ade­gua­men­to per le impre­se decor­re dopo tre mesi dal­la data di pub­bli­ca­zio­ne del­la deter­mi­na­zio­ne dell’Agenzia del­le doga­ne (più pre­ci­sa­men­te il pri­mo gior­no del quar­to mese suc­ces­si­vo alla data di pub­bli­ca­zio­ne del­la determinazione).

L’allargamento del cam­po di appli­ca­zio­ne degli obbli­ghi pre­vi­sti dal Testo Uni­co sul­le acci­se per i depo­si­ti agri­co­li è un appe­san­ti­men­to buro­cra­ti­co rile­van­te dell’attività agri­co­la che pre­oc­cu­pa sia per la dimi­nu­zio­ne da 25 mc a 10 mc per i depo­si­ti, che per la ridu­zio­ne da 10 mc a 5 mc, per gli appa­rec­chi di distri­bu­zio­ne automatica.
Nel caso doves­se­ro rien­tra­re in quest’ultima fat­ti­spe­cie anche i con­te­ni­to­ri distri­bu­to­ri mobi­li, la mag­gior par­te dei erba­toi agri­co­li rien­tre­reb­be nel­la nor­ma. La modi­fi­ca nor­ma­ti­va rispet­to ai depo­si­ti agri­co­li ed agli appa­rec­chi di distri­bu­zio­ne auto­ma­ti­ca di car­bu­ran­ti per usi agri­co­li lascia per­ples­si soprat­tut­to per­ché il gaso­lio agri­co­lo è già sog­get­to ad un con­trol­lo a mon­te in sede di rila­scio (etta­ro coltura).
Cer­che­re­mo di inter­ve­ni­re in sede di con­ver­sio­ne in leg­ge per modi­fi­ca­re le nor­me con­te­nu­te nei due arti­co­li, sopra elencati.