L’Art. 10, legge nazionale, 12 dicembre 2016, n. 238 (cosiddetta Testo Unico del Vino), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 28 dicembre 2016 - serie generale — n. 302, determina definitivamente i periodi vendemmiali e di fermentazione e rifermentazione concernenti le campagne vitivinicole, come segue:
- a) Il periodo vendemmiale decorre dal giorno 1° agosto fino al 31 dicembre di ogni anno;
- b) Il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite ha inizio il giorno 1° agosto ed ha termine il giorno 31 dicembre di ogni anno;
- c) Fatte salve le diverse disposizioni dei disciplinari di produzione DOC/DOCG e IGT, la fermentazione e la rifermentazione di un mosto, di un mostro particolarmente fermentato e di un vino nuovo ancora in fermentazione, non sono consentite in un periodo successivo a quello stabilito alla lettera b). Le fermentazioni e le rifermentazioni eventualmente consentite dagli specifici disciplinari DOC/DOCG e IGT sono immediatamente comunicate all’ufficio territoriale dell’Istituto per il Controllo della Qualità dei prodotti alimentari e Repressione Frodi (I.C.Q.R.F.).
- d) Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito alla lettera b), qualsiasi rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vino frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentate con una sovrappressione superiore ad 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale “vivace”, quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG (Indicazione Geografica), purché individuati, con riferimento all’intero
territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministero, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate che, per il 2019, non è ancora stato emanato.
Ritorneremo in argomento non appena in possesso del decreto di cui sopra.
Cordiali saluti,
Ufficio Tecnico