Con nota n. 524084 del 21 dicem­bre 2018, la com­pe­ten­te Dire­zio­ne Cen­tra­le ha for­ni­to alcu­ni chia­ri­men­ti in meri­to ai seguen­ti aspet­ti col­le­ga­ti al tema del­le con­di­zio­ni per il rico­no­sci­men­to del­la rura­li­tà degli immo­bi­li ai fini fiscali :
1) obbli­go di pre­sen­ta­zio­ne del­le dichia­ra­zio­ni sosti­tu­ti­ve di atto di noto­rie­tà, pre­vi­ste dal DM 26 luglio 2012, nei casi in cui il tito­la­re di dirit­ti rea­li sull’immobile è diver­so dal con­dut­to­re dei ter­re­ni dell’azienda;
2) obbli­ga­to­rie­tà del­la regi­stra­zio­ne dei con­trat­ti ver­ba­li di como­da­to dei ter­re­ni e dei fab­bri­ca­ti dell’azienda agricola;
3) super­fi­cie mini­ma dei ter­re­ni azien­da­li (10.000 mq, oppu­re 3.000 mq in deter­mi­na­te con­di­zio­ni) per le veri­fi­che di rura­li­tà dei fab­bri­ca­ti stru­men­ta­li allo svol­gi­men­to dell’attività agri­co­la. In sostan­za, vie­ne rap­pre­sen­ta­to che affin­ché si pos­sa rico­no­sce­re come rura­le un fab­bri­ca­to stru­men­ta­le all’esercizio dell’attività agri­co­la, è neces­sa­ria, in linea gene­ra­le, la pre­sen­za dei ter­re­ni, altri­men­ti il con­cet­to stes­so di stru­men­ta­li­tà per­de­reb­be di signi­fi­ca­to. Per­tan­to, in rela­zio­ne agli immo­bi­li in argo­men­to, si deve accer­ta­re che esi­sta l’azienda agri­co­la, ossia deve esse­re riscon­tra­ta la pre­sen­za di ter­re­ni e costru­zio­ni che con­giun­ta­men­te sia­no, di fat­to, cor­re­la­ti alla pro­du­zio­ne agri­co­la. Tale veri­fi­ca si ritie­ne sod­di­sfat­ta, in ogni caso, quan­do la super­fi­cie dei ter­re­ni dell’azienda sia ugua­le o supe­rio­re ai limi­ti sopra richia­ma­ti, in ana­lo­gia con i limi­ti pre­vi­sti dall’art. 9 com­ma 3 let­te­ra c del D.L. n. 557 del 1993. Per esten­sio­ni infe­rio­ri, tut­ta­via, al fine di non esclu­de­re le pic­co­le real­tà pro­dut­ti­ve, l’esistenza dell’azienda agri­co­la può esse­re dimo­stra­ta anche attra­ver­so il pos­ses­so di par­ti­ta IVA, con codi­ce Ate­co che iden­ti­fi­ca un’attività agri­co­la, da par­te del sog­get­to che con­du­ce i ter­re­ni dell’azienda ed il fab­bri­ca­to stru­men­ta­le ad essi asser­vi­to, in qua­li­tà di pro­prie­ta­rio o sul­la base di tito­lo idoneo.
Resta fer­ma, in ogni caso, la neces­sa­ria esi­sten­za del rap­por­to ogget­ti­vo tra l’estensione dei ter­re­ni dell’azienda e la con­si­sten­za dei fab­bri­ca­ti stru­men­ta­li ad essi asser­vi­ti. In sostan­za, affin­ché si con­cre­tiz­zi il rap­por­to di stru­men­ta­li­tà, la con­si­sten­za del fab­bri­ca­to ogget­to di veri­fi­ca deve esse­re ragio­ne­vol­men­te coe­ren­te con il fab­bi­so­gno ordi­na­ria­men­te cor­re­la­to all’attività effet­ti­va­men­te svol­ta. Per­tan­to, non può esse­re rico­no­sciu­to il carat­te­re di rura­li­tà ai fab­bri­ca­ti stru­men­ta­li la cui con­si­sten­za ecce­de, in manie­ra mani­fe­sta­men­te evi­den­te, il fab­bi­so­gno dell’azienda a cui si è fat­to cenno.

 

Per mag­gio­ri infor­ma­zio­ni, nel­l’a­rea riser­va­ta è pub­bli­ca­ta la nota in oggetto.