L’art. 1, commi 692–698 della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha introdotto una tassazione sostitutiva ai fini Irpef e delle relative addizionali, pari a 100 euro, per i redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi (funghi, tartufi, bacche, ecc.) e di piante officinali spontanee. L’imposta va versata, entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento, dalle persone fisiche in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla Regione o Enti subordinati..
Si ricorda che sono esclusi dal versamento dell’imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo. L’attività di raccolta di prodotti si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7.000 euro